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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22427/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 18/02/2022 del Tribunale di Roma che, nel riesame disposto dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva accolto l'appello del P.M. e applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di rapina aggravata in danno di Jaziri Mohamed. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che: le prime dichiarazioni della persona offesa rese in ospedale non erano state verbalizzate ma solo annotate, e la successiva denuncia conteneva, già all'inizio, il riferimento della persona offesa al proprio ruolo di "pusher", il che avrebbe imposto l'interruzione della verbalizzazione; pertanto le dichiarazioni successive, il sequestro delle scarpe e l'esito della consulenza tecnica sarebbero stati inutilizzabili o comunque non idonei a costituire riscontro probatorio sufficiente per la gravità indiziaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale si sia attenuto ai principi impartiti dalla sentenza rescindente (27/10/2021): le prime dichiarazioni spontanee rese dalla persona offesa durante la degenza ospedaliera, pure riportate in un'informativa e non verbalizzate, risultano utilizzabili ai fini cautelari; la successiva denuncia è utilizzabile solo fino al momento in cui la persona offesa è stata sottoposta a domande specifiche che avrebbero richiesto l'applicazione dell'art. 63 c.p.p.; le indagini successive (sequestro delle scarpe e consulenza tecnica che hanno evidenziato tracce di sangue della vittima) sono atti autonomi non viziati dall'eventuale inutilizzabilità di altre dichiarazioni e costituiscono riscontro idoneo a rafforzare l'identificazione del ricorrente. Per questi motivi il quadro indiziario è risultato sufficientemente consistente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che impone garanzie processuali quando con domande mirate si ottengono dichiarazioni della persona offesa idonee a influire sulle responsabilità degli indagati; la Corte ha ritenuto che la denuncia fosse utilizzabile solo fino al momento in cui sono state formulate domande specifiche che avrebbero imposto l'applicazione di tale articolo.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del ricorso senza la presenza delle parti (procedura straordinaria temporanea); la Corte ha trattato il ricorso ai sensi di tali disposizioni.

  • Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'adozione di misure cautelari, sono utilizzabili anche dichiarazioni riportate in un'informativa di polizia giudiziaria e non specificamente verbalizzate, purché spontanee e idonee.

  • Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Raffa, Rv. 278563

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoincriminanti rese in assenza di garanzie difensive non si estende automaticamente agli accertamenti successivi autonomamente svolti dalla polizia giudiziaria; quindi i riscontri materiali (es. sequestri, accertamenti tecnici) possono restare utilizzabili.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • Dichiarazioni spontanee rese dalla persona offesa durante la fase di emergenza (es. in ospedale) e annotate in informativa possono essere utilizzate ai fini cautelari, anche se non formalmente verbalizzate, quando emergono in un contesto di spontaneità e non derivano da domande mirate.
  • Se, in una successiva verbalizzazione o denuncia, la persona offesa viene sottoposta a domande specifiche che inducono dichiarazioni rilevanti (in particolare self‑incriminanti o che modificano la fattispecie), tali parti devono essere escluse se non sono state rispettate le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p.; la utilizzabilità va valutata temporaneamente (solo fino al punto di incidenza delle domande mirate).
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni non si trasmette automaticamente agli accertamenti successivi compiuti in autonomia dalla polizia giudiziaria: sequestri, esami tecnici e riscontri materiali possono restare utilizzabili e costituire riscontri oggettivi che rafforzano l'identificazione anche quando alcune dichiarazioni sono escluse.
  • Il giudice del riesame deve valutare la sequenza e la natura degli atti raccolti, escludere le dichiarazioni viziate e verificare se il residuo compendio probatorio sia comunque apprezzabile in termini di gravità indiziaria.
  • Per impugnare con successo misure cautelari basate su dichiarazioni della persona offesa è necessario dimostrare non solo l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, ma anche che gli atti successivi e i riscontri materiali siano stati direttamente condizionati da esse o siano altrimenti privi di autonomia probatoria.

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