Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10718/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società dichiarata fallita dal Tribunale di Bari, su istanza di una società creditrice che aveva fondato la domanda su un titolo giudiziale e su un credito di importo superiore alla soglia, ha proposto reclamo alla Corte d’appello. La corte territoriale ha rigettato il reclamo ritenendo non provata la non fallibilità dell’impresa: i bilanci prodotti non erano depositati al registro delle imprese e quindi erano ritenuti inattendibili; spettava comunque alla debitrice dimostrare con altri mezzi il mancato superamento delle soglie dimensionali; dalla documentazione risultava il superamento dell’indebitamento complessivo; risultava anche l’insolvenza. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1 l.fall. Sosteneva che la corte d’appello avesse motivato in modo apodittico, avesse valutato il credito del creditore istante senza considerare che esso derivava da sentenza non ancora definitiva, avesse indebitamente valorizzato bilanci non depositati e un bilancio risalente di sei anni, e avesse trascurato l’esito negativo di un’esecuzione immobiliare. In sostanza chiedeva un nuovo esame del materiale probatorio e una diversa valutazione dei presupposti di fallibilità e insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo ampio e chiaro sui punti decisivi: mancata prova dei requisiti di non fallibilità, attendibilità dei bilanci e degli altri documenti prodotti, legittimazione del creditore istante, superamento della soglia debitoria e sussistenza dello stato di insolvenza. Ha inoltre affermato che non ricorreva alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il ricorrente contestava solo il diverso peso attribuito alle prove, e che non erano stati dedotti specifici fatti decisivi omessi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente, oltre alle spese, la Corte ha condannato la ricorrente anche alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato per il principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore, che impedisce che la sopravvenuta rinuncia del difensore produca effetti nel giudizio di cassazione prima dell’udienza già fissata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice applica un criterio di valutazione della prova diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla ponderazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 1, comma 1, L.F.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai presupposti di fallibilità e allo stato di insolvenza dell’imprenditore.

  • art. 1, comma 2, L.F.

    La prova dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore; il giudice di merito valuta l’attendibilità dei bilanci, delle scritture contabili e degli altri documenti prodotti a tal fine.

  • art. 5 L.F.

    Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

  • art. 15, ultimo comma, L.F.

    È richiamato in relazione alla soglia debitoria e alla condizione di procedibilità della domanda di fallimento.

  • art. 18 L.F.

    È la norma processuale del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, cui era stata sottoposta la decisione della corte d’appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente dirette a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che, nella formulazione attuale, è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la successiva trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ritiene integrati i presupposti per la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della controparte e della cassa delle ammende, per la manifesta inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove: la Corte controlla solo la legalità della decisione e la coerenza della motivazione nei limiti del vizio deducibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare il diverso apprezzamento attribuito dal giudice di merito alle prove regolarmente acquisite; il vizio sussiste solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di applicazione di un criterio legale di valutazione errato.
  • In materia fallimentare, grava sul debitore l’onere di provare la non fallibilità e l’insussistenza dei requisiti dimensionali; il giudice di merito è libero di valutare l’attendibilità dei bilanci e della documentazione prodotta.
  • La dimostrazione dell’insolvenza può fondarsi su inadempimenti e su altri fatti esteriori idonei a rivelare l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto decisivo omesso, non essendo sufficiente riproporre contestazioni già esaminate dal giudice di merito.
  • La rinuncia del difensore comunicata in pendenza del giudizio di cassazione non priva di effetti la difesa per il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.