Cassazione Penale, Sentenza n. 29336/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28/03/2025, ha rilevato che dall'istruttoria non era possibile accertare da quale condotta delittuosa provenisse la somma rinvenuta in possesso di Dongmei Zheng; ritenendo impossibile qualificare diversamente il contestato riciclaggio in assenza di approfondimenti sulla provenienza del denaro, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai fini di eventuali ulteriori accertamenti e nuove formulazioni. La difesa ha impugnato l'ordinanza quale provvedimento "abnorme", sostenendo che il giudice ha omesso di pronunciarsi sul fatto originariamente contestato e che la trasmissione non era motivata da una diversa ipotesi di reato per circostanze di luogo, tempo o modalità, ma da una mera insussistenza probatoria dell'imputazione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato l'ordinanza come abnorme sia sotto il profilo strutturale sia funzionale, evidenziando che il giudice non può inviare gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. per consentire eventuali nuove contestazioni senza prima pronunciarsi sul fatto originariamente imputato. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma per il prosieguo del processo con le ordinarie determinazioni giudiziali.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi di questa norma non può essere usata per eludere l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul fatto originariamente contestato; la sua applicazione è abnorme se comporta l'omissione di una decisione sull'imputazione iniziale.
Richiamata a titolo esemplificativo come norma di possibile riqualificazione: la Corte sottolinea che una riqualificazione verso fattispecie diverse (es. 648-bis) non può giustificare la restituzione degli atti al P.M. in assenza di una decisione sul reato originariamente contestato.
Massime di principio
- Il giudice deve pronunciarsi sul fatto originariamente contestato; non può limitarsi a trasmettere gli atti al P.M. per consentire nuove contestazioni quando l'ordinanza si fonda sulla mera insussistenza probatoria dell'imputazione originaria.
- La trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. è legittima solo se sussistono elementi che indicano una diversa fattispecie di reato o nuovi elementi non valutabili nel dibattimento, non per evitare di decidere sul capo di imputazione iniziale.
- Un provvedimento che ometta la decisione sul fatto originario e rimetta gli atti al P.M. è suscettibile di annullamento per abnormità sia strutturale (mancanza di potere) sia funzionale (causa di stasi del procedimento).
- In casi di contestata insussistenza del reato presupposto (es. per riciclaggio), il giudice deve comunque adottare una determinazione processuale sul capo di imputazione (archiviazione, non luogo a procedere, proscioglimento o altra pronuncia) prima di valutare eventuali riqualificazioni.
- Linee operative per le parti: la difesa deve impugnare tempestivamente ordini di trasmissione al P.M. che eludono una decisione sul fatto originario; il P.M. e il giudice devono motivare chiaramente, se sussistono, gli elementi che giustificano una nuova contestazione diversa dall'imputazione iniziale.
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