Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo della ditta individuale "Il Forno di Francesco Pio" e del relativo patrimonio aziendale, disposto nel procedimento a carico di Salvatore Coppelli e Antonio Gerace. La ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 391-bis, 311 e 606 c.p.p.) per omissione di valutazione degli elementi raccolti nella sua investigazione difensiva (dichiarazioni di persone informate sui fatti e una consulenza tecnica di parte) e lamentava una motivazione apparente del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse corredata da argomentazione analitica e dettagliata e che le doglianze della difesa consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio già compiuto dai giudici di merito, non in una concreta violazione di legge o in una mancanza di motivazione tale da renderla incomprensibile. Ha inoltre considerato non devolute in appello alcune questioni (es. pericolo di reiterazione/aggravamento del reato). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari reali davanti al Tribunale; in base a tale disposizione il Tribunale ha esaminato la richiesta di revoca del sequestro e la decisione è stata confermata.
Richiamato dalla difesa come parametro procedurale relativo alle impugnazioni; nella vicenda la Suprema Corte ha ritenuto che le censure mosse non integrassero una violazione di legge deducibile ai sensi di questa norma.
Norma concernente la motivazione dei provvedimenti; la Corte ha valutato che il Tribunale avesse fornito una motivazione adeguata e non carente.
Norma sulle impugnazioni in cassazione; la difesa aveva richiamato tale articolo per dedurre violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché riconducibili a contestazioni sul merito probatorio.
Norma richiamata in giurisprudenza per i limiti della censura della motivazione; la Corte ricorda che la "motivazione apparente" è deducibile solo nei casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che definisce i requisiti minimi della motivazione (coerenza e completezza) perché possa farsi luogo all'annullamento per motivazione apparente; qui utilizzata per rigettare la censura sulla motivazione del Tribunale.
Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Conferma dei criteri delle Sezioni Unite sul ruolo e sui limiti dell'impugnazione per motivazione apparente; richiamata per escludere l'insussistenza di un vizio motivazionale nel caso di specie.
Massime di principio
- La cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito probatorio: le critiche che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito sono inammissibili.
- La lamentela di "motivazione apparente" è ammissibile solo se la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, tanto da impedire la comprensione dell'iter logico del giudice; mere contestazioni di logica o critiche alla valutazione delle prove non sono sufficienti.
- Se l'istante allega nuovi elementi difensivi (dichiarazioni, consulenze di parte) occorre che tali elementi non siano meramente rievocati ma che venga dimostrato in che modo essi mutino il quadro probatorio precedentemente acquisito dai giudici di merito.
- Questioni non devolute al giudice dell'appello (cioè non trattate nell'atto di appello) non possono essere poi utilmente dedotte in sede di cassazione per vizi di merito sostanziali: l'ambito di sindacabilità è limitato.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); dunque è necessario valutare la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione prima di proporla.
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