Sentenza n. 5311/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione al procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di conclusione del procedimento di primo ingresso e di sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’inerzia dell’amministrazione rispetto alla richiesta di concludere il procedimento amministrativo di primo ingresso e procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorso è stato notificato e depositato il 9 giugno 2026. Costituitasi in giudizio, la Prefettura ha rappresentato che il 5 agosto 2026 il ricorrente e il datore di lavoro avevano sottoscritto il contratto di soggiorno e che era stato rilasciato il kit modello 209 per il completamento della procedura presso la Questura competente. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026 il difensore del ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del kit necessario al prosieguo della procedura avevano fatto venir meno l’inerzia contestata. Le spese di giudizio sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800,00, oltre IVA e CPA, considerando la limitata difficoltà e la natura seriale della controversia, nonché la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Ritenuto, quindi, di liquidare il compenso al difensore per il patrocinio a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia, della natura seriale del contenzioso in questione e della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
Nel liquidare il compenso per il patrocinio a spese dello Stato, il TAR applica la riduzione ordinaria del 50% prevista dall’art. 130, considerando anche la limitata difficoltà e la natura seriale della controversia.
Massime di principio
- La sopravvenuta conclusione dell’attività amministrativa oggetto di un ricorso contro il silenzio, quando elimina l’inerzia specificamente censurata, comporta la cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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