Cassazione Civile, Ordinanza n. 22056/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata alla controparte e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese. Non vi è stata decisione sul merito delle censure, né cassazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine dal recupero parziale di aiuti PAC erogati negli anni 2015 e 2016. In primo grado era stata accolta la domanda della beneficiaria, con declaratoria di non debenza della restituzione parziale. La Corte d'appello di Milano, invece, ha accolto l'appello della Regione Lombardia. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, dichiarando altresì la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ha considerato valida la rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale.
in presenza di rinuncia ritualmente comunicata alla controparte, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto con regolazione delle spese secondo i criteri di legge; nel caso, è stata disposta la compensazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata da soggetto legittimato e portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure dedotte contro la sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese può essere disposta in sede di estinzione del giudizio per rinuncia, ove così previsto o richiesto nel contesto processuale.
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