Cassazione Penale, Sentenza n. 27930/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava la condanna per diffamazione commessa mediante post su una bacheca Facebook. La difesa ha dedotto errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione: le espressioni, seppur "forti", sarebbero state rivolte non alla persona determinata (Gattafoni) bensì all'intera categoria dei giornalisti; pertanto la presunta persona offesa sarebbe "indeterminata" e la condotta priva di rilevanza penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale. Ha osservato che il diritto di critica (art. 21 Cost.) è superato quando si trascende in attacchi personali gratuiti e denigranti che colpiscono la sfera morale dell'individuo; nel caso concreto le espressioni riportate nel post ("caro sig. Gatta foni, lei potrà continuare a rompermi i coglioni... a me non me ne frega un emerito cazzo... se ne vada egregiamente a fare in culo. Lei e tutto l'ordine dei giornalai che rappresenta... siete una marea di venduti leccaculo del potere...") erano rivolte espressamente a Gattafoni e avevano diretta incidenza sulla sua reputazione e sulla sua attività professionale e istituzionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 21 Costituzione
La Corte richiama che il diritto di critica è tutelato dall'art. 21, ma questo limite è superato quando l'espressione diventa un attacco personale gratuito volto a ledere la sfera morale dell'individuo; in tali casi non opera la protezione costituzionale della critica.
Applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: dalla declaratoria conseguono le spese del procedimento e la possibilità di irrogare, per la formulazione dei motivi, una somma a favore della Cassa delle ammende (nella specie euro 3000).
Norme procedurali che consentono il trattarsi del procedimento in forma cartolare (decisoria su atti scritti), richiamate per indicare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La critica al ruolo o alla categoria professionale è lecita se diretta a temi di pubblico interesse e formulata senza attacchi personali gratuiti; se invece si utilizzano epiteti e offese dirette verso una persona identificata, può integrare il reato di diffamazione.
- La presenza del nome o di un chiaro riferimento personale nel messaggio trasforma un'offesa rivolta alla categoria in un'offesa personale: la protezione riconosciuta all'opinione non copre gli insulti che mirano a ledere la reputazione individuale.
- I post sui social network costituiscono mezzi di pubblicità idonei a diffondere le espressioni e, pertanto, aumentano la responsabilità penale e civile per diffamazione rispetto a comunicazioni private.
- Nel valutare l'abuso del diritto di critica, i giudici considerano la gratuità e la volgarità delle espressioni, l'assenza di rilevanza pubblicistica perseguita dall'autore e l'intento di screditare la persona mediante attacchi alla sua dignità morale.
- In fase difensiva è utile dimostrare l'assenza di riferimenti personali diretti, l'esercizio di una critica legittima su questioni di pubblico interesse, o che le affermazioni hanno natura meramente opinativa (iperbole retorica) e non fattuale; tuttavia la mera invocazione di "critica" non è sufficiente se emergono espressioni denigratorie rivolte a una persona identificabile.
- Le conseguenze processuali di un ricorso infondato possono comprendere oltre al rigetto anche l'obbligo di pagamento di una somma alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile; dunque conviene valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
- Per evitare il rischio di responsabilità, è consigliabile usare linguaggio misurato, evitare insulti personali e, se si intende criticare una categoria, non nominare o identificare singoli rappresentanti in termini offensivi.
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