Cassazione Civile, Ordinanza n. 36420/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di cessione dell'intero capitale sociale di una società immobiliare, subordinato alla cancellazione di trascrizioni pregiudizievoli su un immobile. I promittenti venditori avevano ricevuto presso il notaio titoli di credito per euro 200.000 a titolo di caparra confirmatoria, da consegnarsi solo al verificarsi della condizione. Avvenuta la transazione delle pendenze e formalizzato l'accordo bonario davanti al notaio, i promittenti venditori si presentarono per stipulare il definitivo, ma la controparte rifiutò di concludere e ottenne dal notaio la restituzione degli assegni. Gli attori chiesero quindi il risarcimento del danno e la condanna della società acquirente e del notaio, anche in solido. Il Tribunale riconobbe la responsabilità della società e del notaio e condannò quest'ultimo al pagamento della caparra; la Corte d'appello accolse l'impugnazione dell'assicuratrice del notaio, rilevando che tra le domande proposte vi era un litisconsorzio processuale necessario e che l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione nei confronti di una delle parti travolgeva l'intero processo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 102, 103, 305, 307, 331 e 332 c.p.c., sostenendo che le posizioni processuali fossero scindibili e che non sussistesse litisconsorzio necessario, poiché non vi era un rapporto di alternatività tra le responsabilità dei due convenuti, ma solo tra le diverse domande formulate contro il medesimo evento dannoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva qualificato la controversia come ipotesi di litisconsorzio unitario o necessario processuale in fase di impugnazione: le domande erano state proposte in via alternativa o comunque interrelate contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro in relazione allo stesso fatto dannoso; pertanto, l'impugnazione doveva coinvolgere tutte le parti interessate ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non essendo applicabile la disciplina delle cause scindibili di cui all'art. 332 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui si configura inscindibilità quando le posizioni dei coobbligati presentano obiettiva interrelazione e la responsabilità di uno presuppone quella dell'altro, nonché quando il terzo chiamato in garanzia contesti anche il rapporto principale. Ne è derivata la conferma dell'estinzione del giudizio di primo grado e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di litisconsorzio; la Corte ha escluso che la fattispecie fosse regolata da una mera scindibilità delle cause
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto sussistente una obiettiva interrelazione delle domande, incompatibile con la tesi della piena scindibilità
richiamato in relazione all'interruzione e alla riassunzione del processo
richiamato in relazione all'estinzione del processo per omessa o tardiva riassunzione
applicato per affermare il litisconsorzio processuale necessario in appello quando le domande o le responsabilità sono tra loro inscindibili o alternativamente collegate
ritenuto non applicabile perché presuppone cause scindibili, mentre qui vi era inscindibilità processuale
menzionato nel giudizio di appello per la dedotta nullità legata al deposito di due dispositivi differenti della sentenza
Massime di principio
- Quando l'attore propone domande alternative o comunque obiettivamente interrelate contro più convenuti per ottenere l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro in relazione al medesimo fatto dannoso, si configura un litisconsorzio necessario processuale in fase di impugnazione.
- In presenza di cause o posizioni inscindibili, l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti interessate; se viene investita solo una parte, opera la disciplina dell'art. 331 c.p.c. e non quella delle cause scindibili.
- La scindibilità ex art. 332 c.p.c. presuppone che le posizioni siano realmente autonome; ove esista una struttura di dipendenza o subordinazione tra le pretese, la mancata partecipazione di tutte le parti al grado di impugnazione rende corretta la declaratoria di estinzione o di improcedibilità dell'intero rapporto processuale.
- Anche il terzo chiamato in garanzia impropria può impugnare la decisione sul rapporto principale, quando deduca vizi che investono l'esistenza, validità o efficacia del rapporto presupposto della garanzia, determinando un vincolo di pregiudizialità-dipendenza.
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