Cassazione Penale, Sentenza n. 29612/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Magnelli quale terzo interessato avverso l'ordinanza del G.i.p. dell'08/09/2022 che disponeva il sequestro preventivo di alcuni beni. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'istanza per carenza di legittimazione, motivando che il difensore era privo di procura speciale. Il ricorrente ha dedotto (i) carenze e incongruenze nella motivazione e l'esistenza di un interesse concreto al riesame; (ii) che l'atto di conferimento del mandato allegato alla richiesta costituiva comunque una procura speciale, avendo indicazione del procedimento, dell'attività (richiesta di riesame) e del provvedimento impugnato.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto prioritariamente fondato il motivo relativo alla legittimazione: dall'esame degli atti risultava allegato un atto di conferimento del mandato sottoscritto da Magnelli con sottoscrizione autenticata dal difensore; il mandato conteneva esplicito riferimento al numero di procedimento, all'attività per cui era conferito (presentazione della richiesta di riesame) e al provvedimento oggetto dell'impugnazione. Applicando il principio di conservazione degli atti e la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ritenuto che esistessero i connotati della procura speciale e ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Individua i mezzi di impugnazione per la cassazione; qui richiamato come parametro di censura per la presunta violazione di legge e per le doglianze sulla motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamata in relazione al sequestro preventivo oggetto del riesame; la decisione valuta la legittimazione ad impugnare il provvedimento cautelare ai sensi delle norme sul sequestro.
Norma sulla procura speciale: la Corte interpreta la disciplina in senso sostanziale, affermando che la procura deve essere valutata nel suo contenuto e collocazione e che, se dalla documentazione emerge con sufficiente specificità la volontà del mandante di conferire il potere di impugnare uno specifico provvedimento (indicazione procedimento, attività e provvedimento), la procura va ritenuta valida anche se non formulata in termini 'sacratamentali'.
art. 3
Richiamato nel dispositivo per indicare la trasmissione degli atti al Tribunale competente ai fini del prosieguo processuale (norma richiamata quale criterio di competenza per il decorso successivo).
Massime di principio
- La legittimazione a proporre impugnazioni processuali (es. istanza di riesame) va valutata in via sostanziale: la procura speciale non deve necessariamente seguire formule rigide se dalla documentazione emerge chiaramente la volontà del mandante e l'oggetto dell'incarico.
- I giudici devono applicare il principio di conservazione degli atti: la mancanza di formule 'sacramentali' nella procura non comporta automaticamente l'inammissibilità se il mandato è collocato e redatto in modo da rendere inequivocabile la specificità dell'incarico.
- La verifica della legittimazione processuale precede e può assorbire questioni di merito: un difetto rimediabile nella procura o la sua efficacia sostanziale devono essere accertati prima di dichiarare inammissibile l'impugnazione.
- Per evitare contestazioni, è buona prassi allegare all'atto impugnatorio una procura speciale chiaramente redatta, con indicazione esplicita del numero di procedimento, del provvedimento impugnato e della specifica attività di impugnazione; ove possibile, autenticare la sottoscrizione.
- Se un giudice dichiara inammissibile un ricorso per carenza della procura ma dall'esame degli atti risulta invece un mandato con i requisiti essenziali, la decisione può essere annullata e gli atti rimessi per il prosieguo del procedimento.
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