Cassazione Penale, Sentenza n. 47825/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi gli imputati hanno impugnato la sentenza di condanna per furto tentato e furto consumato. Sbai Hicham, tramite un unico motivo, denunciava vizio di motivazione e contestava l'entità della pena e il bilanciamento delle circostanze (le attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti). Berri Ismail proponeva due motivi: (1) per il furto tentato deduceva vizio di motivazione affermando che, non essendovi stata asportazione, si sarebbe dovuto qualificare il fatto come danneggiamento; contesta inoltre che la sentenza si sia basata su un presunto verbale di ammissione errato; (2) per il furto consumato sosteneva che, secondo il verbale di arresto, egli si trovava ancora dentro l'auto all'arrivo della polizia e pertanto il reato sarebbe stato solo tentato, non consumato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Sbai Hicham il ricorso è inammissibile perché si è limitato a riproporre questioni già trattate in sede di appello senza confrontarsi con le specifiche ragioni esposte dalla Corte di appello, violando l'art. 581 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata sulla necessaria correlazione tra censure e motivazione impugnata. Per Berri Ismail entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: sul tentato furto la ricostruzione dei fatti e il verbale d'arresto mostrano che l'imputato era entrato nel veicolo e, pur uscendo al sopraggiungere della polizia, aveva l'intenzione di impossessarsi dei beni; l'ammissione richiamata risulta riferibile al tentato furto. Sul presunto errore relativo al furto consumato, la Corte ha ritenuto che la parte del verbale invocata dal ricorrente si riferisse a diversa condotta e che la qualificazione di furto consumato risultasse da dichiarazioni del testimone e dagli accertamenti di polizia giudiziaria. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiama l'obbligo del ricorrente di confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata: i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate senza esplicitare il rapporto logico con le ragioni della sentenza di merito sono inammissibili.
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico di chi propone ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000,00.
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Precedente richiamato per la regola che i motivi di ricorso sono inammissibili anche quando manchi la necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata; conferma il principio che il ricorso non può ignorare le ragioni della sentenza di merito.
Massime di principio
- In cassazione occorre illustrare specificamente il rapporto logico tra la censura e le ragioni della decisione impugnata: riproporre genericamente le stesse critiche già svolte in grado di appello senza confutare i passaggi motivazionali della corte di merito espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
- La qualificazione del fatto come furto tentato o consumato dipende dalla effettiva realizzazione dell'impossessamento: la presenza dell'imputato all'interno del veicolo e i comportamenti diretti ad appropriarsi dei beni (rottura del vetro, introduzione nel veicolo, tentativo di disfarsi della refurtiva) possono giustificare la qualificazione come tentato se l'appropriazione è impedita dall'intervento della polizia; la consumazione è fondata su elementi probatori che dimostrino l'effettivo impossessamento.
- Le ammissioni dell'imputato e le percezioni dirette della polizia giudiziaria sono elementi probatori rilevanti e, se supportati da verbali e dalle risultanze investigative e testimoniali, rendono difficile la riforma in sede di cassazione se non viene dimostrata una violazione di legge o un palese errore di fatto nella valutazione probatoria.
- Quando si impugna la qualificazione giuridica di un fatto, è essenziale distinguere i profili di fatto da quelli di diritto: la cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione delle prove salvo che si dimostri un vizio giuridico o ermeneutico.
- Il ricorso inammissibile può comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni pecuniarie; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la completezza delle censure prima di proporre ricorso.
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