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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01105/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di una lavoratrice invalida in misura non inferiore all’80%, della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza applicazione del differimento di decorrenza introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda della pensionata. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.l. n. 78/2010, sostenendo che il differimento annuale della decorrenza della pensione di vecchiaia dovesse applicarsi anche all’anticipazione spettante agli invalidi ultraottantenni. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS, affermando che il regime dei differimenti previsto dall’art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%, poiché il testo normativo ha un ambito soggettivo ampio e comprende non solo i soggetti che maturano i requisiti anagrafici ordinari, ma anche coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    pensione di vecchiaia anticipata

    costituisce il titolo normativo dell’anticipazione pensionistica per gli invalidi in misura non inferiore all’80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010

    differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia

    si applica anche ai soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, inclusi gli invalidi ultraottantenni.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dalla normativa sopravvenuta si applica in senso ampio a tutte le ipotesi di accesso al pensionamento di vecchiaia, salvo espresse esclusioni legislative.
  • Quando il testo legislativo individua l’ambito soggettivo della disciplina con formule generali e comprensive, non è consentita un’interpretazione restrittiva che escluda categorie di beneficiari non menzionate in modo espresso.
  • In presenza di un errore di diritto nell’esclusione di una disciplina pensionistica sopravvenuta, la sentenza di merito va cassata con rinvio al giudice territoriale per il riesame conforme al principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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