Cassazione Civile, Ordinanza n. 01105/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di una lavoratrice invalida in misura non inferiore all’80%, della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza applicazione del differimento di decorrenza introdotto dall’art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda della pensionata. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.l. n. 78/2010, sostenendo che il differimento annuale della decorrenza della pensione di vecchiaia dovesse applicarsi anche all’anticipazione spettante agli invalidi ultraottantenni. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS, affermando che il regime dei differimenti previsto dall’art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%, poiché il testo normativo ha un ambito soggettivo ampio e comprende non solo i soggetti che maturano i requisiti anagrafici ordinari, ma anche coloro che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
pensione di vecchiaia anticipata
costituisce il titolo normativo dell’anticipazione pensionistica per gli invalidi in misura non inferiore all’80%.
art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010
differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia
si applica anche ai soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, inclusi gli invalidi ultraottantenni.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dalla normativa sopravvenuta si applica in senso ampio a tutte le ipotesi di accesso al pensionamento di vecchiaia, salvo espresse esclusioni legislative.
- Quando il testo legislativo individua l’ambito soggettivo della disciplina con formule generali e comprensive, non è consentita un’interpretazione restrittiva che escluda categorie di beneficiari non menzionate in modo espresso.
- In presenza di un errore di diritto nell’esclusione di una disciplina pensionistica sopravvenuta, la sentenza di merito va cassata con rinvio al giudice territoriale per il riesame conforme al principio di diritto enunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01083/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01084/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01086/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01088/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01090/2023 del 16/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 16 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01094/2023 del 16/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →