Ordinanza n. 386/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento unico di diniego Prot. n. 34731 del 30/12/2025 con cui il Comune di Trezzano sul Naviglio ha rigettato le n. 11 istanze di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari presentate dalla società ricorrente (Pratiche SUAP ID: 01224870160-23052025-0856; 01224870160-23052025-0954; 01224870160-23052025-1024; 01224870160-23052025-1035; 01224870160-23052025-1045; 01224870160-23052025-1054; 01224870160-23052025-1104; 01224870160-23052025-1114; 01224870160-23052025-1124; 01224870160-23052025-1134; 01224870160-23052025-1151), nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Trezzano sul Naviglio di provvedere sulle istanze presentate dalla ricorrente in applicazione del vigente Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento unico di diniego delle undici istanze di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale di diniego relativo a undici istanze di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando inoltre che fosse dichiarato l'obbligo del Comune di esaminare le istanze secondo il vigente regolamento comunale. In sede cautelare il TAR ha ravvisato, a un primo sommario esame, un sufficiente fumus boni iuris nelle censure dedotte. Il diniego appariva motivato in modo poco perspicuo e in parte contraddittorio. Il giudice ha inoltre rilevato che l'indizione di una gara non può essere rimessa a una scelta arbitraria dell'amministrazione, incerta quanto alle tempistiche, e che il regolamento comunale, per come applicato, non risultava conforme alla legge e ai principi di settore nella parte in cui imponeva una stretta correlazione dell'istanza a una specifica attività, con indicazione della durata, della sede e del titolare, escludendo la possibilità di autorizzare istanze finalizzate all'attività commerciale di vendita a terzi di spazi pubblicitari, non collegate a una specifica attività già nota e valutabile al momento della presentazione. La società ha altresì dedotto un danno grave e irreparabile, consistente nell'impedimento sostanziale allo svolgimento della propria attività d'impresa nel territorio comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Ha sospeso gli effetti del diniego nei limiti precisati in motivazione e ha ordinato al Comune di esaminare nel merito le istanze di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari senza applicare le preclusioni ritenute illegittime, relative alla necessaria connessione con una specifica attività commerciale già individuata e alla conseguente esclusione della vendita di spazi pubblicitari a terzi. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare, in presenza di fumus boni iuris e di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di autorizzazioni amministrative può essere sospeso quando, a un primo sommario esame, risulti motivato in modo poco perspicuo o contraddittorio e le censure del ricorrente presentino un sufficiente fumus boni iuris.
- L'amministrazione non può subordinare l'indizione di una gara a una scelta arbitraria e incerta nelle tempistiche, quando tale scelta incide sull'esercizio di un'attività economica soggetta ad autorizzazione.
- Un regolamento comunale sugli impianti pubblicitari non può essere applicato in modo da imporre necessariamente che l'istanza sia collegata a una specifica attività commerciale già individuata, con indicazione della durata, della sede e del titolare, escludendo in via generale le istanze di imprese che intendano vendere spazi pubblicitari a terzi.
- La tutela cautelare può comportare l'ordine all'amministrazione di riesaminare le istanze senza applicare le preclusioni regolamentari ritenute illegittime, senza anticipare definitivamente la decisione sul merito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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