Sentenza del 18/07/2016 n. 4599 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazione ed esenzioni - Associazioni sportive dilettantistiche - Condizioni - Onere della prova - Grava sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste per gli enti associativi non commerciali dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.). Tali agevolazioni, comprese le esenzioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, spettano soltanto se l'associazione dimostra di essersi conformata alle clausole relative alla vita associativa, che devono essere inserite nell'atto costitutivo e nello statuto. In base all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i presupposti di fatto dell'agevolazione grava sul contribuente.
La decisione
La pretesa agevolativa non può essere riconosciuta sulla sola base della qualifica formale di associazione sportiva dilettantistica o dell'assenza di scopo di lucro. L'associazione deve fornire la prova concreta dell'esistenza e del rispetto delle clausole statutarie richieste dalla legge. In mancanza di tale prova, l'Amministrazione finanziaria può negare l'esenzione o l'agevolazione fiscale. Il principio è conforme a Cass. n. 4872/2015 e Cass. n. 21875/2010.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi non commerciali si applicano solo quando l'associazione rispetta le clausole obbligatorie relative alla vita associativa, da prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; pertanto, l'associazione contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'agevolazione fiscale.
È indicato tra i riferimenti normativi, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione della relativa disposizione.
Massime di principio
- La sola iscrizione o qualificazione formale come associazione sportiva dilettantistica non è sufficiente per ottenere agevolazioni fiscali.
- Il contribuente che invoca un'esenzione deve provare concretamente tutti i requisiti richiesti dalla legge, sia quelli statutari sia quelli relativi all'effettiva gestione associativa.
- Lo statuto deve contenere le clausole obbligatorie sulla democraticità e sulla vita associativa, ma occorre anche dimostrare che tali regole siano state realmente rispettate.
- In caso di documentazione incompleta o di mancata prova dei presupposti agevolativi, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere il beneficio fiscale.
- L'onere della prova grava sull'associazione anche quando l'Amministrazione contesta il carattere non commerciale delle attività o la spettanza dell'esenzione.
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