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Sentenza

Sentenza del 18/07/2016 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: IRAP E NOZIONE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - IRAP su redditi derivanti da attività di sindaco di società, revisore contabile, curatore, consulente esterno e perito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i redditi derivanti dagli incarichi svolti non fossero soggetti a IRAP quando prodotti senza l’impiego di una propria autonoma organizzazione. In particolare, la pretesa riguardava la parte di reddito derivante dall’attività di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, non riconducibile all’organizzazione professionale propria del dottore commercialista, ma svolta personalmente e senza strutture o mezzi autonomamente organizzati.

La decisione

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è assoggettabile a IRAP la parte di reddito prodotta dal professionista nello svolgimento dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione della banca, qualora tale attività sia stata esercitata senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione. Il principio può estendersi, previa verifica concreta, anche agli altri incarichi professionali quando il reddito derivi da un’attività personale e non dall’organizzazione autonoma dello studio.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    È esclusa l'assoggettabilità ad imposizione ai fini IRAP di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione.

    L'IRAP non colpisce il reddito professionale in quanto tale, ma il valore della produzione derivante da un'autonoma organizzazione. Se uno specifico incarico è svolto personalmente, senza impiego significativo dell'organizzazione dello studio, il relativo reddito non costituisce base imponibile IRAP.

Massime di principio

  • Per i professionisti, l'assoggettamento a IRAP richiede la verifica concreta dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, valutando mezzi, personale e struttura impiegati nell'attività.
  • Il reddito prodotto mediante incarichi societari o giudiziari non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché il soggetto è un professionista abitualmente esercente un'attività autonoma.
  • Occorre distinguere il reddito derivante dall'attività organizzata dello studio professionale da quello prodotto personalmente in incarichi di amministratore, sindaco, revisore, curatore, consulente o perito.
  • L'esclusione dall'IRAP riguarda soltanto la quota di reddito collegata all'attività svolta senza l'organizzazione professionale; le altre attività possono restare imponibili se supportate da una struttura autonoma.
  • Per ottenere il rimborso, il contribuente deve documentare la separazione delle attività e dimostrare che l'incarico specifico non ha utilizzato personale, beni strumentali o strutture eccedenti il minimo indispensabile.

Testo integrale

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