Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/07/2016 n. 182 - Comm. Trib. I grado di Trento

IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA - CONFERIMENTO AZIENDA AGRICOLA COMPRENSIVA DI TERRENI E FABBRICATI - CONDIZIONI PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - SUSSISTENTI.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione. L'imposta di registro e quella ipotecaria possono essere applicate in misura fissa anche al conferimento dell'azienda agricola, nonostante la presenza di un fabbricato, purché quest'ultimo sia strumentale e funzionalmente connesso all'esercizio dell'attività agricola. Il testo fornito non indica espressamente l'esito processuale formale, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 al conferimento di un'azienda agricola in una società agricola di nuova costituzione. In particolare, si discuteva se la presenza, tra i beni conferiti, di un fabbricato strumentale insieme ai terreni agricoli impedisse l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009

    Agevolazione per la piccola proprietà contadina, con applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa nei trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze.

    La norma è stata interpretata in senso sostanziale e funzionale: l'agevolazione può applicarsi anche al conferimento di un'azienda agricola in una società agricola, purché i beni trasferiti siano destinati all'esercizio dell'attività agricola e il fabbricato incluso sia strumentale e funzionalmente connesso a tale attività.

Massime di principio

  • L'agevolazione per la piccola proprietà contadina può estendersi a operazioni di conferimento di un'azienda agricola, non soltanto ai trasferimenti diretti di singoli terreni.
  • La presenza di un fabbricato non esclude automaticamente il beneficio fiscale: occorre verificare se il fabbricato sia effettivamente strumentale e funzionale all'attività agricola.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla destinazione economica e funzionale dei beni nel complesso aziendale, evitando un approccio meramente formale basato sulla presenza di immobili diversi dai terreni.
  • Per ottenere l'agevolazione è necessario dimostrare sia la natura agricola dell'azienda sia il collegamento concreto del fabbricato con l'esercizio dell'attività agricola.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.