Sentenza del 18/07/2016 n. 182 - Comm. Trib. I grado di Trento
IMPOSTA DI REGISTRO ED IPOTECARIA - CONFERIMENTO AZIENDA AGRICOLA COMPRENSIVA DI TERRENI E FABBRICATI - CONDIZIONI PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - SUSSISTENTI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione. L'imposta di registro e quella ipotecaria possono essere applicate in misura fissa anche al conferimento dell'azienda agricola, nonostante la presenza di un fabbricato, purché quest'ultimo sia strumentale e funzionalmente connesso all'esercizio dell'attività agricola. Il testo fornito non indica espressamente l'esito processuale formale, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 al conferimento di un'azienda agricola in una società agricola di nuova costituzione. In particolare, si discuteva se la presenza, tra i beni conferiti, di un fabbricato strumentale insieme ai terreni agricoli impedisse l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009
Agevolazione per la piccola proprietà contadina, con applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa nei trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze.
La norma è stata interpretata in senso sostanziale e funzionale: l'agevolazione può applicarsi anche al conferimento di un'azienda agricola in una società agricola, purché i beni trasferiti siano destinati all'esercizio dell'attività agricola e il fabbricato incluso sia strumentale e funzionalmente connesso a tale attività.
Massime di principio
- L'agevolazione per la piccola proprietà contadina può estendersi a operazioni di conferimento di un'azienda agricola, non soltanto ai trasferimenti diretti di singoli terreni.
- La presenza di un fabbricato non esclude automaticamente il beneficio fiscale: occorre verificare se il fabbricato sia effettivamente strumentale e funzionale all'attività agricola.
- La valutazione deve concentrarsi sulla destinazione economica e funzionale dei beni nel complesso aziendale, evitando un approccio meramente formale basato sulla presenza di immobili diversi dai terreni.
- Per ottenere l'agevolazione è necessario dimostrare sia la natura agricola dell'azienda sia il collegamento concreto del fabbricato con l'esercizio dell'attività agricola.
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