Sentenza del 18/07/2016 n. 1002 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Diniego di rimborso - incentivo all'esodo - temine do 48 mesi - art. 38, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta sull’incentivo all’esodo, sostenendo di avere diritto all’aliquota agevolata anziché a quella ordinaria. L’Ufficio aveva respinto l’istanza perché presentata il 27 novembre 2009, oltre 48 mesi dopo la ritenuta effettuata il 22 febbraio 2001. Il contribuente sosteneva invece che il termine dovesse decorrere dall’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 gennaio 2008, che aveva reso evidente il contrasto della disciplina con il diritto europeo.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la decisione favorevole al contribuente. Ha stabilito che la domanda di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data della ritenuta, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, e non dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia. Il decorso del termine ha reso definitivo ed esaurito il rapporto giuridico, non riattivabile da una successiva decisione europea. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
prevede il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione della domanda di rimborso
Il termine decorre, nel caso di ritenute IRPEF applicate dal sostituto d’imposta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata. La mancata presentazione dell’istanza entro tale termine determina la decadenza dal rimborso.
Principio di certezza del diritto e intangibilità dei rapporti esauriti
cristallizzate ed esaurite
Le situazioni giuridiche divenute definitive per mancata impugnazione, decadenza o prescrizione non possono essere riaperte retroattivamente in conseguenza di una successiva pronuncia giurisprudenziale, anche europea.
Ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 gennaio 2008
La pronuncia può chiarire l’illegittimità o l’incompatibilità di una disciplina, ma non fa decorrere nuovamente i termini decadenziali già scaduti e non riattiva rapporti tributari ormai esauriti.
Ordinanza della Corte di Cassazione 26 febbraio 2016, n. 3793
Ha ribadito che la domanda di rimborso per la maggiore ritenuta sull’incentivo all’esodo deve essere presentata entro 48 mesi dalla ritenuta e non dalla successiva pronuncia europea che abbia evidenziato l’errore o l’incompatibilità della disciplina.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di una ritenuta o di un tributo indebitamente versato, occorre rispettare il termine decadenziale previsto dalla legge, calcolandolo normalmente dalla data del versamento o della ritenuta.
- Una successiva sentenza nazionale o europea favorevole al contribuente non fa necessariamente decorrere un nuovo termine e non riapre i rapporti tributari già definiti per decadenza.
- Il principio di certezza del diritto tutela la stabilità delle situazioni giuridiche ormai esaurite, anche quando successivamente emerga che la norma applicata era incompatibile con il diritto dell’Unione Europea.
- In situazioni analoghe è opportuno presentare l’istanza di rimborso entro il termine ordinario, senza attendere l’esito di contenziosi o pronunce giurisprudenziali sulla legittimità della disciplina applicata.
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