Cassazione Penale, Ordinanza n. 01380/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente la possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la contestazione relativa a un reato in materia di stupefacenti, censurando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione rileva che il motivo è generico e meramente riproduttivo di doglianze già formulate in appello, e che la Corte territoriale le aveva già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma dell'aggravante oggetto di censura; la Corte ritiene che la sua sussistenza sia stata già correttamente vagliata e disattesa dalla sentenza impugnata nel senso favorevole alla tesi accusatoria.
art. 309 del 1990
Richiamo al testo unico in materia di stupefacenti, quale contesto normativo del reato e della contestata aggravante.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte e già motivatemente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla sussistenza di un'aggravante non è ammissibile quando si risolve in una mera reiterazione di argomenti già esaminati e superati con adeguata motivazione dalla Corte territoriale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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