Cassazione Penale, Ordinanza n. 35317/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per un fatto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ritenuto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In cassazione l'imputato ha censurato l'affermazione di responsabilità e la pretesa eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze erano del tutto generiche: si limitavano a mere enunciazioni, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che aveva già esaminato puntualmente e logicamente gli elementi di merito, e senza formulare richieste specifiche corredate dalle necessarie ragioni di diritto e di fatto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma richiamata solo per identificare il reato oggetto della condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che i motivi di ricorso non si confrontano con la motivazione di appello.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza della responsabilità o l'eccessività della pena in modo meramente assertivo e generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve contenere specifiche censure, indicando le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a base delle doglianze; la mera riproposizione di affermazioni di segno contrario non è sufficiente.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da un apparato argomentativo puntuale e logico, il ricorso che non si misuri con tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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