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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la correzione del 17/01/2025 della sentenza di patteggiamento del 09/12/2024, con cui era stata disposta la confisca dell'autovettura targata ETY938YA precedentemente dissequestrata e restituita al DOMI per un evidente refuso nel verbale; la difesa denunciava che la correzione aveva modificato sostanzialmente la sentenza, aggiungendo una statuizione sfavorevole non prevista nel dispositivo letto in udienza e non emendabile con il procedimento di correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.), richiamando norme penali e del DPR 309/1990

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice avesse usato in modo irregolare la procedura di correzione (art. 130 c.p.p.) per introdurre una misura (confisca e distruzione dell'auto) che costituisce modifica essenziale della sentenza e non semplice emendamento di errore materiale. È stato quindi annullato senza rinvio il provvedimento di correzione del 17/01/2025 limitatamente alla confisca e distruzione dell'autovettura e disposto il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto

Norme richiamate

  • art. 205 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma rilevante nell'ambito delle deduzioni sulla correzione, ma il provvedimento ha ritenuto centrale la illegittimità dell'uso dell'art.130 c.p.p. per introdurre una statuizione sostanziale

  • art. 236 cod. pen.

    Menzionato dalla difesa nelle censure procedurali; la decisione non si concentra su una specifica interpretazione di questa norma ma sul divieto di modificazioni essenziali tramite correzione

  • art. 73 co. 4 d.P.R. n. 309/1990

    Invocato dalla difesa in relazione alla disciplina delle misure sui beni connessi a reati in materia di stupefacenti; la Corte osserva che i richiami a normativa antidroga presenti nella sentenza risultavano disallineati rispetto alla confisca disposta in correzione

  • art. 73 co. 7-bis d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato dalla difesa ma non decisivo; la Corte ha valutato l'irregolarità procedurale dell'intervento di correzione più che il merito dell'applicazione di questa specifica norma

  • art. 240 cod. pen.

    Citato nel dispositivo della sentenza originale ma, secondo la Corte, il richiamo non chiariva il titolo giuridico della confisca e risultava inidoneo a giustificare la successiva correzione

  • art. 85 co. 3 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nella sentenza originale insieme all'art. 87 co. 4; la Corte ha ritenuto tale richiamo eccentrico perché riferito alla sostanza stupefacente e non al veicolo oggetto di confisca

  • art. 87 co. 4 d.P.R. n. 309/1990

    Come sopra: il richiamo in sentenza non giustificava la confisca dell'autovettura in sede di correzione

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che la procedura di correzione per errore materiale è limitata a omissioni o inesattezze formali o statuizioni accessorie obbligatorie, e non può essere usata per introdurre o modificare disposizioni essenziali della sentenza in senso peggiorativo per l'imputato

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata e dalla Corte come il rimedio corretto, nelle ipotesi previste, per porre rimedio a omessa applicazione di misure di ablazione obbligatoria dopo la formazione del giudicato, piuttosto che l'art.130 c.p.p.

  • art. 662 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme alle norme sull'esecuzione (e art.183 disp. att.) come parte del quadro rimediale per lacune nell'applicazione di misure accessorie dopo il passaggio in giudicato

  • art. 183 disp. att. cod. proc. pen.

    Menziomento nel contesto dei rimedi esperibili in sede di esecuzione per la omissione di statuizioni accessorie, non perché applicato direttamente alla fattispecie correttiva

  • art. 546 co. 3 cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale usato per delimitare i casi in cui l'errore di diritto che rende incompleto il dispositivo può essere emendato, con la precisazione che l'emendabilità è limitata quando l'errore è favorevole all'imputato

  • art. 322-ter cod. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata come esempio di obbligo di confisca per equivalente; la Corte segnala che, se la confisca è obbligatoria e omessa, il rimedio deve seguire le procedure previste (es. art.676 c.p.p.)

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Menziomento nella giurisprudenza citata come esempio di confisca obbligatoria la cui omissione non è emendabile con l'art.130 c.p.p., confermando il principio sul divieto di uso della correzione per modifiche sostanziali

Massime di principio

  • La correzione per errore materiale (art.130 c.p.p.) è ammessa solo per inesattezze formali o omissioni accessorie che non modificano la sostanza della decisione; non può essere usata per introdurre o aggravare una statuizione (reformatio in peius).
  • Se la sentenza omette una misura di ablazione obbligatoria, il rimedio non è normalmente l'art.130 c.p.p. ma l'impugnazione o, dopo il passaggio in giudicato, gli strumenti previsti (es. art.676 c.p.p. o procedure dell'esecuzione).
  • La confisca di un bene deve avere un chiaro titolo giuridico indicato nella sentenza; richiami generici a norme non pertinenti non giustificano l'imposizione successiva della confisca tramite correzione formale.
  • La restituzione di beni sequestrati è legittima quando vengono meno le ragioni del vincolo; una successiva reintroduzione della confisca richiede motivazione sostanziale e i rimedi procedurali appropriati, non una correzione di mero refuso.
  • Nei casi di dubbio su refusi nel verbale o contraddizioni tra dispositivo letto in udienza e provvedimenti formali, il principio è di tutela della posizione dell'imputato: non si possono introdurre peggioramenti mediante atti correttivi che travalicano la rettifica formale.

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