Cassazione Penale, Sentenza n. 18647/2025 del 17/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la correzione del 17/01/2025 della sentenza di patteggiamento del 09/12/2024, con cui era stata disposta la confisca dell'autovettura targata ETY938YA precedentemente dissequestrata e restituita al DOMI per un evidente refuso nel verbale; la difesa denunciava che la correzione aveva modificato sostanzialmente la sentenza, aggiungendo una statuizione sfavorevole non prevista nel dispositivo letto in udienza e non emendabile con il procedimento di correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.), richiamando norme penali e del DPR 309/1990
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice avesse usato in modo irregolare la procedura di correzione (art. 130 c.p.p.) per introdurre una misura (confisca e distruzione dell'auto) che costituisce modifica essenziale della sentenza e non semplice emendamento di errore materiale. È stato quindi annullato senza rinvio il provvedimento di correzione del 17/01/2025 limitatamente alla confisca e distruzione dell'autovettura e disposto il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa come norma rilevante nell'ambito delle deduzioni sulla correzione, ma il provvedimento ha ritenuto centrale la illegittimità dell'uso dell'art.130 c.p.p. per introdurre una statuizione sostanziale
Menzionato dalla difesa nelle censure procedurali; la decisione non si concentra su una specifica interpretazione di questa norma ma sul divieto di modificazioni essenziali tramite correzione
art. 73 co. 4 d.P.R. n. 309/1990
Invocato dalla difesa in relazione alla disciplina delle misure sui beni connessi a reati in materia di stupefacenti; la Corte osserva che i richiami a normativa antidroga presenti nella sentenza risultavano disallineati rispetto alla confisca disposta in correzione
art. 73 co. 7-bis d.P.R. n. 309/1990
Richiamato dalla difesa ma non decisivo; la Corte ha valutato l'irregolarità procedurale dell'intervento di correzione più che il merito dell'applicazione di questa specifica norma
Citato nel dispositivo della sentenza originale ma, secondo la Corte, il richiamo non chiariva il titolo giuridico della confisca e risultava inidoneo a giustificare la successiva correzione
art. 85 co. 3 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato nella sentenza originale insieme all'art. 87 co. 4; la Corte ha ritenuto tale richiamo eccentrico perché riferito alla sostanza stupefacente e non al veicolo oggetto di confisca
art. 87 co. 4 d.P.R. n. 309/1990
Come sopra: il richiamo in sentenza non giustificava la confisca dell'autovettura in sede di correzione
La Corte ha precisato che la procedura di correzione per errore materiale è limitata a omissioni o inesattezze formali o statuizioni accessorie obbligatorie, e non può essere usata per introdurre o modificare disposizioni essenziali della sentenza in senso peggiorativo per l'imputato
Richiamato dalla giurisprudenza citata e dalla Corte come il rimedio corretto, nelle ipotesi previste, per porre rimedio a omessa applicazione di misure di ablazione obbligatoria dopo la formazione del giudicato, piuttosto che l'art.130 c.p.p.
Richiamato insieme alle norme sull'esecuzione (e art.183 disp. att.) come parte del quadro rimediale per lacune nell'applicazione di misure accessorie dopo il passaggio in giudicato
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
Menziomento nel contesto dei rimedi esperibili in sede di esecuzione per la omissione di statuizioni accessorie, non perché applicato direttamente alla fattispecie correttiva
art. 546 co. 3 cod. proc. pen.
Riferimento giurisprudenziale usato per delimitare i casi in cui l'errore di diritto che rende incompleto il dispositivo può essere emendato, con la precisazione che l'emendabilità è limitata quando l'errore è favorevole all'imputato
Citato nella giurisprudenza richiamata come esempio di obbligo di confisca per equivalente; la Corte segnala che, se la confisca è obbligatoria e omessa, il rimedio deve seguire le procedure previste (es. art.676 c.p.p.)
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Menziomento nella giurisprudenza citata come esempio di confisca obbligatoria la cui omissione non è emendabile con l'art.130 c.p.p., confermando il principio sul divieto di uso della correzione per modifiche sostanziali
Massime di principio
- La correzione per errore materiale (art.130 c.p.p.) è ammessa solo per inesattezze formali o omissioni accessorie che non modificano la sostanza della decisione; non può essere usata per introdurre o aggravare una statuizione (reformatio in peius).
- Se la sentenza omette una misura di ablazione obbligatoria, il rimedio non è normalmente l'art.130 c.p.p. ma l'impugnazione o, dopo il passaggio in giudicato, gli strumenti previsti (es. art.676 c.p.p. o procedure dell'esecuzione).
- La confisca di un bene deve avere un chiaro titolo giuridico indicato nella sentenza; richiami generici a norme non pertinenti non giustificano l'imposizione successiva della confisca tramite correzione formale.
- La restituzione di beni sequestrati è legittima quando vengono meno le ragioni del vincolo; una successiva reintroduzione della confisca richiede motivazione sostanziale e i rimedi procedurali appropriati, non una correzione di mero refuso.
- Nei casi di dubbio su refusi nel verbale o contraddizioni tra dispositivo letto in udienza e provvedimenti formali, il principio è di tutela della posizione dell'imputato: non si possono introdurre peggioramenti mediante atti correttivi che travalicano la rettifica formale.
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