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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18643/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Imperia (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) con tre motivi: 1) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (domanda di applicazione dell'art. 131‑bis) e vizio di motivazione; 2) errore nel computo della riduzione della pena detentiva (contraddizione tra riduzione annunciata e pena effettivamente fissata); 3) omissione, d'ufficio, della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20‑bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: per i procedimenti di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) l'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. limita i motivi proponibili in cassazione a questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; quindi non sono ammissibili censure sulla mancata applicazione della particolare tenuità, né errori di calcolo delle operazioni per determinare la pena quando il risultato finale rispecchia l'accordo e non determina pena illegale; inoltre la sostituzione con misure alternative ex art. 20‑bis c.p. può avvenire solo se prevista dall'accordo, per cui il giudice non può imporla d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il rito abbreviato concordato (patteggiamento): consente al giudice di omologare l'accordo e di applicare la pena concordata con una possibile riduzione fino a un terzo

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole questioni elencate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena), rendendo inammissibili altri profili di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Elenca le ipotesi di proscioglimento immediato; la particolare tenuità del fatto non rientra nelle ragioni che consentono di trasformare l'istanza di applicazione della pena in una pronuncia di proscioglimento, quindi non può essere invocata in cassazione nel rito del patteggiamento

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sull'aumento per recidiva/concorrenti di pena; la Corte sottolinea che gli errori di computo connessi alle operazioni aritmetiche non sono deducibili in cassazione se il risultato finale corrisponde all'accordo e non genera una pena illegale

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con pene non detentive; secondo la Corte, nel patteggiamento tale sostituzione può essere disposta solo se è stata oggetto dell'accordo tra le parti

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata rispetto alle pene pecuniarie e sostitutive; la Corte conferma che l'applicazione di misure alternative nel patteggiamento richiede il consenso/accordo delle parti

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Principio richiamato in tema di condanna al pagamento di somme per inammissibilità del ricorso quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) il sindacato della Cassazione è fortemente limitato: non sono ammissibili censure di merito che richiedono un apprezzamento di fatto o di merito non previsti dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
  • La mancata concessione della particolare tenuità del fatto non è impugnabile in cassazione se il giudice ha omologato il patteggiamento, perché l'accertamento della tenuità è una valutazione di merito estranea ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2‑bis
  • Errori di calcolo nelle operazioni finali a determinare la pena concordata non rendono ammissibile il ricorso in Cassazione se il risultato finale corrisponde all'accordo e non determina una pena illegale; per contestare i calcoli occorre che la determinazione abbia prodotto una pena illegale o sia difforme dall'accordo
  • La sostituzione della pena detentiva con pene alternative (art. 20‑bis c.p. e art. 53 l. 689/1981) nel patteggiamento è possibile soltanto se prevista nell'accordo; il giudice non può introdurre d'ufficio tale sostituzione
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per motivi non dovuti a mera negligenza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di sanzione, salvo dimostrazione di assenza di colpa

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