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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18638/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio di farmaci oppioidi (tra cui 252 compresse sequestrate e ulteriori 392 dedotte), formazione di false prescrizioni mediche, furto e appropriazione di ricette in bianco e truffa al Servizio Sanitario. Le censure principali: 1) insufficienza probatoria circa la natura drogante delle pastiglie per mancata esecuzione di analisi tossicologiche (si sarebbe fatto affidamento solo su confezioni e indicazioni del produttore); 2) difetto di prova dell'elemento soggettivo e del ruolo direttivo attribuito a POLANCO (con richiesta di non ritenere provata la partecipazione o direzione); 3) per VARGAS, carenza di elementi diretti (assenza di intercettazioni, perquisizioni o verifiche patrimoniali) e indebito ribaltamento dell'onere della prova; 4) mancata riqualificazione dell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio in tentativo per le pastiglie non sequestrate e la qualificazione delle stesse come "droga parlata" solo su deduzioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure mirassero a chiedere una rivalutazione dei fatti e della prova, competenza del giudice di merito, senza dimostrare vizi logici o contraddittorietà tali da integrare le ipotesi di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p. Ha confermato la valutazione probatoria che ha ritenuto dimostrata la sottrazione e la falsificazione delle ricette, la detenzione e l'organizzazione del traffico (anche sulla base di intercettazioni, conversazioni e circostanze come l'accesso esclusivo alle password e alla gestione delle ricette). Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    citato nel testo relativamente alla configurazione del reato per la detenzione finalizzata allo spaccio

    La sola detenzione di sostanze finalizzata allo spaccio integra il reato previsto dall'art. 73; pertanto non è necessaria la prova di una effettiva cessione per qualificare il fatto come spaccio

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato implicitamente nella motivazione circa i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova

    La Corte di cassazione verifica la congruità e la logicità della motivazione, non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito salvo vizi logico-giuridici manifesti

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione in ipotesi attenuata

    Richiamato quale riferimento difensivo: in assenza di riscontri materiali sulla qualità della sostanza, la difesa invocava la ricorrenza della figura di cui al comma 5 (ipotesi meno grave), ma la Corte ha ritenuto che la prova risultasse comunque sufficiente

  • Corte costituzionale, n. 186/2000

    citata nella sentenza in relazione al rifiuto di esonero dal pagamento della sanzione a seguito di inammissibilità

    Richiamata per affermare che non sussistono ragioni di esonero dal pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende anche in caso di declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né risostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito salvo che emerga un vizio logico-giuridico manifesto: censure che chiedono una diversa lettura delle prove sono in genere inammissibili
  • La detenzione di sostanze riferibili a farmaci oppioidi, se inserita in un contesto di conversazioni, contatti e modalità organizzative coerenti con il commercio, può integrare la detenzione a fini di spaccio anche in assenza di prova di effettive cessioni
  • La mancata esecuzione di analisi tossicologiche non è in sé decisiva se vi sono elementi indiziari e certificazioni (es. integrità della confezione, indicazione del principio attivo, riscontri investigativi) che consentono di attribuire natura e capacità drogante al prodotto
  • L'attribuzione di responsabilità penale a soggetti privi di intercettazioni dirette può reggersi su elementi indiziari concreti (accesso esclusivo a strumenti/ password, disponibilità di ricette, ruoli nello studio) purché complessivamente motivati dal giudice
  • Le deduzioni difensive basate su conteggi deduttivi o su "droga parlata" richiedono di evidenziare errori logico-giuridici nella valutazione probatoria per superare la soglia di ammissibilità in Cassazione; altrimenti sono trattate come valutazioni di merito

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