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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18641/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ciaccia: unico motivo di ricorso per cassazione deduce carenza/aspecificità della motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti e alla congruità della pena irrogata. Lo Prestite: primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. circa l'affermazione della responsabilità (si contesta che le immagini/elementi non dimostrerebbero che la busta consegnata contenesse stupefacente e che fosse stata consegnata da Lo Prestite); secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per non aver riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto del 18/09/2016 e la detenzione accertata il 27/01/2017 (700 g hashish), sostenendo identità del disegno criminoso e funzione di custodia della sostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Ciaccia il motivo è aspecifico: non individua quale delle contestazioni (capo 1 o capo 39) sia interessata né spiega perché la qualificazione o la pena sarebbero errate; la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è stata adeguatamente esercitata. Per Lo Prestite il primo motivo è aspecifico e rappresenta una richiesta di riconsiderazione probatoria non consentita in Cassazione; il secondo motivo (continuazione) è manifestamente infondato perché manca prova di un disegno criminoso unitario tra l'episodio del 18/09/2016 e la detenzione del 27/01/2017. Non si dichiara la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, essendo i ricorsi inammissibili. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e all'obbligo individuale di versare 3.000,00 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    principio del concorso di persone nel reato: utilizzato per la qualificazione di fatti commessi in concorso tra più soggetti

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma relativa alle sanzioni per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in assenza di determinazione quantitativa; la Corte ha qualificato alcuni fatti ai sensi del comma 5 quando non era accertata la quantità

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    disciplina della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di appello ha qualificato la posizione di Ciaccia come partecipazione ex art. 74, comma 6

  • art. 192 c.p.p.

    principio che regola l'onere motivazionale: invocato dalla difesa di Lo Prestite per contestare la motivazione sulla responsabilità, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    motivo di cassazione relativo a violazione di legge o contraddittorietà della motivazione: utilizzato dalla difesa per impugnare la mancata dichiarazione della continuazione; la Corte lo ha ritenuto infondato

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di individualizzazione della pena: la Corte richiama che il giudice di merito deve dar conto dell'impiego di tali criteri e che la discrezionalità è ampia salvo pene manifestamente fuori soglia

  • art. 129 c.p.p.

    norma sulle cause di non punibilità (es. prescrizione): richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso esclude la possibilità di dichiarare la prescrizione sopravvenuta

  • art. 616 c.p.p.

    norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in ipotesi di inammissibilità colposa del ricorso, applicata per la misura di euro 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente

Massime di principio

  • Per contestare in Cassazione la qualificazione giuridica o la pena occorre specificare quale capo di imputazione si contesta e indicare i vizi di diritto o di motivazione puntuali; doglianze aspecifiche sono inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la prova in modo libero: se il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione probatoria senza indicare errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione, il motivo è inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) è necessario dimostrare l'identità del disegno criminoso con indici concreti (omogeneità delle modalità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, modalità di esecuzione); mere analogie o prossimità temporale non sono sufficienti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il sindacato di legittimità richiede che sia spiegato l'impiego dei criteri dell'art.133 c.p. o che emergano incongruenze manifeste rispetto alla misura media edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce che la Corte dichiari sopravvenute cause di estinzione o non punibilità (es. prescrizione) conseguenti alla sentenza impugnata; pertanto tale effetto non può essere invocato nel giudizio di legittimità se il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • La parte che propone ricorso deve curare la specificità e la gradualità dell'argomentazione: eccezioni generiche o riproposizioni di argomenti già valutati senza indicare punti di diritto critici vengono normalmente respinte e possono comportare condanne per spese e ammende.

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