Cassazione Penale, Sentenza n. 18641/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ciaccia: unico motivo di ricorso per cassazione deduce carenza/aspecificità della motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti e alla congruità della pena irrogata. Lo Prestite: primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. circa l'affermazione della responsabilità (si contesta che le immagini/elementi non dimostrerebbero che la busta consegnata contenesse stupefacente e che fosse stata consegnata da Lo Prestite); secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per non aver riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto del 18/09/2016 e la detenzione accertata il 27/01/2017 (700 g hashish), sostenendo identità del disegno criminoso e funzione di custodia della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Ciaccia il motivo è aspecifico: non individua quale delle contestazioni (capo 1 o capo 39) sia interessata né spiega perché la qualificazione o la pena sarebbero errate; la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è stata adeguatamente esercitata. Per Lo Prestite il primo motivo è aspecifico e rappresenta una richiesta di riconsiderazione probatoria non consentita in Cassazione; il secondo motivo (continuazione) è manifestamente infondato perché manca prova di un disegno criminoso unitario tra l'episodio del 18/09/2016 e la detenzione del 27/01/2017. Non si dichiara la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, essendo i ricorsi inammissibili. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e all'obbligo individuale di versare 3.000,00 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
principio del concorso di persone nel reato: utilizzato per la qualificazione di fatti commessi in concorso tra più soggetti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma relativa alle sanzioni per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in assenza di determinazione quantitativa; la Corte ha qualificato alcuni fatti ai sensi del comma 5 quando non era accertata la quantità
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
disciplina della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di appello ha qualificato la posizione di Ciaccia come partecipazione ex art. 74, comma 6
principio che regola l'onere motivazionale: invocato dalla difesa di Lo Prestite per contestare la motivazione sulla responsabilità, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
motivo di cassazione relativo a violazione di legge o contraddittorietà della motivazione: utilizzato dalla difesa per impugnare la mancata dichiarazione della continuazione; la Corte lo ha ritenuto infondato
criteri di individualizzazione della pena: la Corte richiama che il giudice di merito deve dar conto dell'impiego di tali criteri e che la discrezionalità è ampia salvo pene manifestamente fuori soglia
norma sulle cause di non punibilità (es. prescrizione): richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso esclude la possibilità di dichiarare la prescrizione sopravvenuta
norma che prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in ipotesi di inammissibilità colposa del ricorso, applicata per la misura di euro 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione la qualificazione giuridica o la pena occorre specificare quale capo di imputazione si contesta e indicare i vizi di diritto o di motivazione puntuali; doglianze aspecifiche sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la prova in modo libero: se il ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione probatoria senza indicare errori di diritto o illogicità manifeste nella motivazione, il motivo è inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) è necessario dimostrare l'identità del disegno criminoso con indici concreti (omogeneità delle modalità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, modalità di esecuzione); mere analogie o prossimità temporale non sono sufficienti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il sindacato di legittimità richiede che sia spiegato l'impiego dei criteri dell'art.133 c.p. o che emergano incongruenze manifeste rispetto alla misura media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce che la Corte dichiari sopravvenute cause di estinzione o non punibilità (es. prescrizione) conseguenti alla sentenza impugnata; pertanto tale effetto non può essere invocato nel giudizio di legittimità se il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La parte che propone ricorso deve curare la specificità e la gradualità dell'argomentazione: eccezioni generiche o riproposizioni di argomenti già valutati senza indicare punti di diritto critici vengono normalmente respinte e possono comportare condanne per spese e ammende.
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