Cassazione Penale, Sentenza n. 7037/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per uso in dichiarazione di fatture relative a operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per l'anno 2013: il ricorrente contestava la motivazione dei giudici di merito sostenendo che le operazioni erano oggettivamente e soggettivamente reali, documentate da bonifici per sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive, e che le manifestazioni si erano effettivamente svolte. Richiamava inoltre una decisione della Commissione Tributaria provinciale di Napoli e deduceva un errore di identificazione nominale tra soggetti (Di Maio vs De Maio).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato perché il motivo proposto era di carattere esclusivamente fattuale e mirava a una rivalutazione del merito. La Corte ha confermato che l'imputato era stato condannato per avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di €95.000 con IVA di €20.100. I giudici di merito avevano accertato che le associazioni emittenti le fatture erano inesistenti o non operative (non più iscritte alla FIGC) e avevano raccolto testimonianze che smentivano i rapporti dichiarati dal ricorrente. La sentenza tributaria citata dal ricorrente era stata valutata come favorevole al contribuente per violazione del contraddittorio e non sul merito della esistenza delle operazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa.
Norme richiamate
Norma applicata per la configurazione del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato sulla base dell'accertamento che le associazioni emittenti le fatture erano inesistenti o non operative, nonostante i bonifici prodotti dal ricorrente.
Richiamato come base normativa per l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese sulla base di tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata per giustificare l'attribuzione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, specificando che non vi era prova di malafede del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un gravame che si limita a rivalutare i fatti già accertati in primo grado senza sollevare profili di diritto rilevabili in sede di legittimità è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Per contestare un'accusa di uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) non è sufficiente dimostrare bonifici: è necessario fornire prove convincenti dell'effettiva esistenza e operatività delle controparti (es. iscrizioni associative rilevanti, attività dichiarata, prova di prestazioni effettive), e confrontarsi specificamente con i rilievi probatori dei giudici di merito.
- Una sentenza tributaria favorevole non decide automaticamente la questione penale: se quella decisione è motivata su violazioni procedurali (es. mancato contraddittorio) e non sul merito della esistenza delle operazioni, i giudici penali possono ritenere inalterati gli accertamenti penali.
- Errori formali o di minore rilevanza (es. confusione di nomi) non sono in genere sufficienti a scalfire una motivazione penale esaustiva che abbia considerato le questioni sostanziali e le testimonianze.
- In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e, se non è ritenuto in mala fede, anche una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
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