Cassazione Penale, Sentenza n. 2092/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali disposta con la sentenza del 21/05/2012 (irrevocabile dal 12/06/2021). Dopo la declaratoria di estinzione di reati concorrenti, in sede esecutiva il Tribunale di Forlì rideterminò la pena detentiva con ordinanza del 31/05/2022 ma mantenne la condanna alle spese, in violazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p., che impone l'esenzione dalle spese quando la pena è ridotta in sede esecutiva. Il Tribunale di Forlì aveva dichiarato inammissibile l'istanza di Elena Mihai ritenendo che ella avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 31/05/2022 ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del 31/05/2022 fosse stata adottata in violazione dell'art. 445, comma 1, c.p.p. Ha affermato il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato, anche per eliminare statuizioni sulle spese processuali erroneamente mantenute, richiamando la giurisprudenza di legittimità e costituzionale che attribuisce al giudice dell'esecuzione ampi poteri ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'eliminazione della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza del 21/05/2012.
Norme richiamate
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
La norma impone l'esenzione dal pagamento delle spese processuali quando la pena viene ridotta in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di tale esenzione costituisce violazione da correggere.
artt. 444 e 448, cod. proc. pen.
Richiamate come norme che hanno disciplinato la decisione irrevocabile del 21/05/2012 che aveva originariamente irrogato la pena; la statuizione sulle spese derivava da quella sentenza.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; il Tribunale aveva ritenuto che l'interessata avrebbe dovuto usarla, ma la Cassazione ha precisato che, in ogni caso, è possibile incidere sul giudicato anche con gli strumenti di giurisdizione esecutiva e con la cassazione quando riguarda la correzione delle statuizioni sulle spese.
art. 130, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come norma utile per chiedere la rettifica della statuizione della decisione irrevocabile; la Corte ha accolto la possibilità di limitare l'intervento alla correzione della condanna alle spese.
art. 535, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in funzione integrativa per dimostrare la possibilità di rettificare la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza irrevocabile.
artt. 666 e 670, cod. proc. pen.
Interpretati dalla Corte come strumenti che attribuiscono al giudice dell'esecuzione un ampio potere di intervento sul giudicato e sul titolo esecutivo, consentendo di eliminare vizi relativi all'eseguibilità e alla concreta attuazione del provvedimento.
Sezioni Unite, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)
Giurisprudenza di legittimità che riconosce il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato quando necessario per garantire la conformità a legge dell'esecuzione.
Sezioni Unite, n. 34472 del 24/10/2013 (Ercolano) e n. 4687 del 20/12/2005 (Catanzaro)
Decisioni che ampliano l'ambito applicativo degli strumenti esecutivi (art. 670 e art. 666) e riconoscono al giudice dell'esecuzione i poteri necessari a far valere questioni relative alla validità, eseguibilità e attuazione del titolo esecutivo.
Corte costituzionale, sent. n. 210 del 2013
Richiamata per sostenere che il giudice dell'esecuzione è abilitato, in vari casi, ad incidere sul titolo esecutivo e non si limita a conoscerne la validità formale.
Massime di principio
- La condanna al pagamento delle spese processuali è una statuizione accessoria integrante la pronuncia condannatoria e, se mantenuta in violazione di norme che impongono l'esenzione (es. art. 445 c.p.p.), può essere eliminata dal giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione ha un ampio potere di intervento sugli effetti del giudicato (artt. 666 e 670 c.p.p.) e può incidere sul titolo esecutivo per garantirne la conformità a legge; la giurisprudenza di legittimità e costituzionale avvalora tale funzione.
- Se in sede esecutiva la pena viene rideterminata per effetto di estinzioni o declaratorie e ciò comporta l'esenzione dalle spese, l'interessato deve richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione; se quest'ultimo non provvede correttamente, è possibile impugnare il provvedimento (art. 666 c.p.p.) e, in determinati casi, proporre ricorso per cassazione per ottenere la correzione delle sole statuizioni economiche.
- Nelle situazioni analoghe è opportuno: 1) chiedere immediatamente al giudice dell'esecuzione l'eliminazione delle spese sulla base di art. 445 c.p.p.; 2) impugnare l'ordinanza esecutiva con gli strumenti previsti (art. 666, comma 6); 3) se l'ordinanza diventa definitiva ma le spese sono state mantenute in violazione di legge, valutare il ricorso per cassazione avvalendosi della giurisprudenza che ammette l'incidenza sul giudicato per correggere vizi concernenti le statuizioni accessorie.
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