Sentenza del 12/02/2018 n. 571 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Interpretazione degli atti - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Efficacia novella l. 205/2017 - Retroattività - Esclusione - Imposta d'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro) e l'efficacia nel tempo della modifica introdotta dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 205/2017. In particolare, si discute se la novella, che impone di considerare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato, anziché degli atti collegati, abbia natura interpretativa e possa applicarsi retroattivamente. La questione riguarda inoltre i limiti del potere dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare un atto sottoposto a registro, senza trasformarlo in una fattispecie negoziale diversa da quella effettivamente posta in essere.
La decisione
La novella del 2017 è stata ritenuta innovativa e non retroattiva, e non una norma di interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Per gli atti soggetti alla disciplina previgente, tuttavia, l'art. 20 deve essere interpretato nel senso che l'Amministrazione può considerare la causa reale e gli effetti giuridici dell'operazione, ma non può oltrepassare lo schema negoziale tipico dell'atto, costruendo artificialmente una diversa fattispecie imponibile con effetti giuridici differenti. Restano escluse, nel principio enunciato, le questioni relative all'abuso del diritto e alla frode.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Nella versione previgente, la disposizione consentiva di valorizzare la causa reale e gli effetti giuridici dell'operazione, ma non autorizzava l'Amministrazione a sostituire l'atto con uno schema negoziale diverso e non corrispondente a quello effettivamente posto in essere.
Art. 1, comma 87, lettera a), legge 205/2017
L'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato.
La novella ha natura innovativa e non retroattiva; pertanto si applica agli atti successivi alla sua entrata in vigore e non costituisce interpretazione autentica della precedente disciplina.
Massime di principio
- Una modifica normativa che restringe o ridefinisce i criteri di riqualificazione degli atti tributari non si applica retroattivamente se ha natura innovativa e non è espressamente qualificata come interpretazione autentica.
- Nel regime previgente, l'Amministrazione finanziaria può valutare la causa reale e gli effetti giuridici dell'atto, ma deve restare all'interno dello schema negoziale tipico concretamente utilizzato.
- Non è legittimo riqualificare un atto mediante la costruzione artificiale di una fattispecie imponibile completamente diversa, con effetti giuridici non riconducibili al negozio presentato.
- I limiti descritti riguardano la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro e non escludono, ove ne ricorrano autonomamente i presupposti, accertamenti fondati sull'abuso del diritto o sulla frode.
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