Cassazione Penale, Ordinanza n. 13434/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha fissato in un anno, decorrente dall'irrevocabilità della sentenza, il termine per il pagamento in favore della parte civile della provvisionale cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, che egli non disponeva di mezzi idonei per adempiere all'obbligo risarcitorio imposto con la condanna e ha sostenuto, in modo generico, che il termine di un anno sarebbe stato non congruo per l'adempimento. La censura è stata esaminata alla luce dell'art. 165, comma 6, c.p. e del principio secondo cui, in caso di sospensione condizionale subordinata a un obbligo risarcitorio, il termine per l'adempimento deve essere fissato dal giudice della sentenza, o in mancanza dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; ove non sia fissato, coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p. decorrenti dal giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze proposte miravano a contestare circostanze fattuali e la congruità del termine fissato, ma non denunciavano un vero vizio di legittimità deducibile in sede di legittimità; tali profili, se del caso, potevano essere fatti valere davanti al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il termine entro il quale devono essere adempiuti gli obblighi cui è subordinata la sospensione condizionale della pena deve essere stabilito dal giudice che ha emesso la sentenza; in mancanza, può essere fissato dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione.
se il termine non viene fissato, esso si colloca nei termini di cinque o due anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01
"in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza"
il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio è elemento essenziale della sospensione condizionale subordinata e va determinato dal giudice competente; se non determinato, opera il termine legale sostitutivo.
Massime di principio
- Nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata a un obbligo risarcitorio o restitutorio, la fissazione del termine di adempimento è un elemento essenziale del beneficio e può essere effettuata dal giudice della sentenza, dal giudice dell'impugnazione o dal giudice dell'esecuzione.
- La contestazione della concreta disponibilità economica del condannato o della congruità del termine assegnato non integra, di per sé, un vizio di legittimità deducibile in cassazione quando si risolva in una censura fattuale o valutativa.
- Le questioni relative alla praticabilità dell'adempimento dell'obbligo imposto a titolo di condizione della sospensione condizionale possono essere fatte valere, ove ne ricorrano i presupposti, davanti al giudice dell'esecuzione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per causa ascrivibile al ricorrente e in assenza di elementi idonei a escluderne la colpa, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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