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Sentenza

Sentenza n. 1345/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) del provvedimento prot. 241666 del 15 Dicembre 2023 notificato in pari data, di revoca e contestuale recupero dei contributi annualità 2016 – 2017 erogati alla società Julie Italia S.r.l. C.F. 01576520611 – (marchio/palinsesto “Julie ITALIA” – Regione Campania) in esito al bando per l’attribuzione dei contributi per l’annualità 2016 – 2017 alle emittenti televisive locali a carattere commerciale – D.P.R. 146/2017; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e o conseguente.

Giustizia amministrativa202402520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dei contributi per le annualità 2016-2017 destinati alle emittenti televisive locali e contestuale recupero mediante compensazione con un indennizzo dovuto alla società

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca e il recupero dei contributi concessi ai sensi del d.P.R. n. 146/2017, per complessivi € 145.502,61, operati dal Ministero mediante compensazione con un indennizzo di € 539.895,00 assegnato alla società ma non ancora erogato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5 e 8 del d.P.R. n. 146/2017 e dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che la revoca fosse illegittima perché fondata su una pronuncia penale non ancora passata in giudicato e perché mancassero i presupposti dell’autotutela. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 56 della legge fallimentare, sostenendo che il credito restitutorio del Ministero fosse sorto dopo la dichiarazione di fallimento e non potesse quindi essere portato in compensazione con il credito della procedura fallimentare. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, lamentando l’omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto. La revoca era stata adottata dopo l’accertamento, anche in relazione agli amministratori della società, della non veridicità di dichiarazioni rese per precedenti annualità contributive 2012-2015.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 146/2017 subordini l’ammissione ai contributi all’assenza di non veridicità nelle dichiarazioni rese nei tre anni precedenti e che tale circostanza possa emergere dai controlli amministrativi del Ministero, senza necessità che la pronuncia penale sia passata in giudicato. L’accertamento della non veridicità faceva venir meno un requisito di ammissione e rendeva doverosa la revoca ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 146/2017. Non era applicabile l’art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché la revoca speciale prevista dal d.P.R. n. 146/2017 costituisce esercizio vincolato del potere al ricorrere delle condizioni di legge. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l’amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e valutarne l’idoneità a superare le ragioni ostative, ma non è tenuta a controdedurre puntualmente a ciascuna di esse. Ha accolto invece il secondo motivo: ai sensi dell’art. 56 della legge fallimentare, la compensazione fallimentare presuppone che il fatto genetico del credito portato in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel caso concreto, il credito restitutorio del Ministero era sorto con il pagamento effettuato nel 2021, quale terzo pignorato, in esecuzione di ordinanze di assegnazione, mentre il fallimento era stato dichiarato il 22 giugno 2020. La compensazione non era pertanto applicabile. Il ricorso è stato accolto nei limiti della censura relativa alla compensazione; spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.P.R. 146/2017

    I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo, anche ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

    La non veridicità delle dichiarazioni rese nei tre anni precedenti può essere accertata anche mediante controlli amministrativi ministeriali e determina il venir meno del requisito di ammissione, senza necessità del passaggio in giudicato della pronuncia penale.

  • art. 8 d.P.R. 146/2017

    il contributo è revocato “quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo”.

    La revoca del contributo è doverosa e vincolata quando emerga la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 4.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non disciplina la revoca speciale del contributo prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 8 d.P.R. n. 146/2017, poiché quest’ultima costituisce esercizio vincolato del potere e non annullamento d’ufficio in autotutela.

  • art. 56 legge fallimentare

    I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

    La compensazione fallimentare è possibile solo se il fatto genetico del credito portato in compensazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento; è irrilevante che liquidità, esigibilità o accertamento intervengano successivamente.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve esaminare le osservazioni del privato e valutarne l’idoneità a superare le ragioni ostative, ma non deve replicare puntualmente a ogni singola argomentazione.

Massime di principio

  • La revoca dei contributi prevista da una disciplina speciale quando venga accertata la mancanza di un requisito di ammissione costituisce esercizio vincolato del potere e non annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
  • Ai fini della revoca di contributi subordinati alla veridicità delle dichiarazioni rese in precedenti procedure, è sufficiente l’accertamento amministrativo della non veridicità mediante i controlli previsti dalla disciplina di settore; non è necessario il passaggio in giudicato della pronuncia penale eventualmente posta a fondamento dell’accertamento.
  • La compensazione fallimentare richiede che il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. Se l’obbligazione restitutoria dell’amministrazione nasce da un pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo credito non può essere compensato con un debito dell’amministrazione verso la procedura fallimentare.
  • Nel procedimento amministrativo, l’amministrazione che riceve osservazioni a seguito del preavviso di rigetto deve esaminarle e valutare se siano idonee a superare le ragioni ostative, ma non è tenuta a fornire una replica analitica e puntuale a ciascuna osservazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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