Cassazione Penale, Sentenza n. 05078/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Roberto Reitano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28/03/2025. Nel corso del procedimento di cassazione è intervenuto il decesso dell'imputato, avvenuto il 17/08/2025 e documentato con certificato rilasciato dal Comune di Ancona il 12/09/2025, depositato dal difensore. Il ricorso è stato esaminato alla luce dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, essendo intervenuta la morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso, il reato ascritto è estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, in tali ipotesi, il rapporto processuale si esaurisce e non è possibile pronunciare proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., salvo che dal provvedimento impugnato emerga con chiarezza una delle situazioni previste da tale disposizione (circostanza che nel caso di specie non sussisteva). Decisione pronunciata il 16/12/2025.
Norme richiamate
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; per ciò viene meno la materia del processo penale nei confronti del deceduto.
art. 620, lett. a) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto per cause sopravvenute (qui la morte dell'imputato) intervenute dopo la proposizione del ricorso.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Regola il proscioglimento nel merito: la Corte osserva che, se dal provvedimento impugnato non emerge chiaramente una delle ipotesi che giustifichino il proscioglimento, l'intervenuta estinzione per morte impone l'annullamento senza rinvio e preclude ogni pronuncia di proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso in cassazione, il reato si estingue e la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio; il processo penale si estingue nei confronti del deceduto.
- La parte che rileva il decesso deve depositare tempestivamente il certificato di morte, perché la Corte possa dichiarare l'estinzione del reato e adottare il provvedimento di annullamento senza rinvio.
- Non è possibile ottenere una decisione di proscioglimento nel merito quando il processo si estingue per morte, salvo che dal provvedimento impugnato emergano chiaramente le situazioni previste dall'art.129, comma secondo, cod. proc. pen.; pertanto il giudizio di merito resta in generale precluso.
- L'estinzione del reato per morte incide solo sul profilo penale: eventuali profili civili (risarcimento danni) seguono regole autonome e possono richiedere iniziative separate da parte degli aventi diritto.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso dell'annullamento senza rinvio quando la morte sopravviene dopo il deposito del ricorso, quindi in situazioni analoghe la prassi è prevedibile in tal senso.
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