Sentenza n. 6670/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 406/2026, che aveva accolto il ricorso dell’Associazione Monte Tabor contro la lettera di invito e gli atti della procedura di dialogo competitivo, nonché contro l’aggiudicazione al Gruppo Gheron
Esito
Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Cesano Maderno aveva avviato un dialogo competitivo per l’affidamento in concessione della gestione operativa della RSA Don Meani. Dopo la conclusione della seconda fase, nessun operatore aveva presentato offerta; l’Amministrazione aveva quindi riaperto la consultazione con gli operatori per definire un equilibrio economico-finanziario più competitivo, mantenendo la soluzione progettuale individuata, e aveva trasmesso una nuova lettera di invito per la presentazione di un’offerta finale. Soltanto il Gruppo Gheron aveva presentato un’offerta, poi risultata aggiudicataria con determinazione dirigenziale n. 254/E del 27 agosto 2025. L’Associazione Monte Tabor, precedente gestore della RSA, aveva impugnato la lettera di invito e gli atti presupposti, nonché l’aggiudicazione con motivi aggiunti. Il TAR aveva accolto le censure ritenendo violato l’art. 64, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e i principi di evidenza pubblica, lex specialis e par condicio, poiché sarebbero stati modificati aspetti essenziali dell’affidamento: valore complessivo della concessione, passato da euro 89.006.070,19 a euro 150.757.138,08; possibilità di offrire un canone iniziale ridotto per i primi tre anni; durata, aumentata da 20 a 22 anni; quadro economico e temporale degli interventi. Il Gruppo Gheron ha appellato deducendo, anzitutto, la carenza di legittimazione e interesse dell’Associazione, che non aveva presentato un’offerta nonostante l’invito, e, nel merito, la violazione e erronea interpretazione dell’art. 64 del d.lgs. 50/2016, sostenendo che non vi fossero state modifiche sostanziali, ma la definizione della soluzione ottimale all’esito del dialogo, nel rispetto della concorrenza, della parità di trattamento e dell’affidamento. Nel corso del giudizio l’Associazione ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo comunicato la cessazione dell’esecuzione del servizio dal 30 giugno 2026 e di non aspirare a futuri affidamenti né alla riedizione della procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in ragione della dichiarazione dell’Associazione Monte Tabor di non avere più interesse alla coltivazione della controversia. Per effetto dell’improcedibilità della domanda originaria, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR Lombardia, senza esaminare nel merito le questioni relative alla legittimazione dell’Associazione e alla compatibilità delle modifiche apportate alla procedura di dialogo competitivo con l’art. 64, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Le spese sono state poste a carico dell’Associazione appellata nella misura del 50%, con compensazione della quota residua; l’importo complessivo è stato liquidato in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in solido in favore delle parti costituite aventi diritto.
Norme richiamate
art. 64, comma 10, d.lgs. 50/2016
modificare gli aspetti essenziali
La questione interpretativa riguardava il divieto, nell’ambito del dialogo competitivo, di modificare gli aspetti essenziali dell’affidamento dopo la conclusione della fase di dialogo; il Consiglio di Stato non ha tuttavia deciso tale questione nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
Richiamato in relazione alla disciplina processuale della rinuncia e della definizione del giudizio per sopravvenienze, secondo quanto rilevante nel provvedimento.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, rendendo non necessario l’esame dei motivi d’appello e delle questioni di merito contro l’atto amministrativo impugnato.
- La regolazione delle spese in caso di sopravvenuta carenza di interesse può tener conto dell’esito processuale e porre a carico della parte che ha determinato o dichiarato la sopravvenienza una quota delle spese, compensando la parte residua.
Come è indicizzato
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