Sentenza n. 6331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento ovvero la riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 10 marzo 2025 n. 853, che ha respinto il ricorso n. 2047/2021 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Baranzate: a) della deliberazione 30 luglio 2020 n.33, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 6 agosto 2020, con la quale il Consiglio comunale ha adottato il Piano di governo del territorio- PGT; b) della deliberazione 8 aprile 2021 n.7, pubblicata all’albo pretorio dal giorno 20 aprile 2021, con la quale il medesimo Consiglio ha approvato il PGT; entrambe nella parte in cui classificano come ambito non soggetto a trasformazione il terreno di proprietà dei ricorrenti, distinto al catasto al foglio 69, mappali da 6 a 16, 58 e 60 e comprendente la ex cava Ronchi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Milano, Sez. II, che aveva respinto l'impugnazione delle deliberazioni comunali di adozione e approvazione del PGT, nella parte in cui classificavano l'area di proprietà come ambito non soggetto a trasformazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la disciplina urbanistica impressa dal PGT del Comune di Baranzate al terreno di circa 55.000 mq comprendente la ex cava Ronchi, già interessata da attività estrattiva e dal successivo abusivo riempimento con rifiuti, con conseguente compromissione ambientale e procedimento di bonifica non ancora concluso. Il PGT aveva qualificato l'area come ambito non soggetto a trasformazione, subordinando qualsiasi trasformazione alla preventiva messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale e indicando, ai fini della bonifica, la destinazione a verde e attrezzature sportive di livello sovracomunale. Con il primo motivo gli appellanti deducevano travisamento in fatto e in diritto da parte del TAR, sostenendo che non contestavano la discrezionalità urbanistica in sé, ma errori di fatto e illogicità abnormi. Con il secondo motivo deducevano violazione dell'art. 10 della l.r. Lombardia n. 12/2005, della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005 n. VIII/1681 e del decreto dirigenziale 10 novembre 2006 n. 12520, sostenendo che gli ambiti non soggetti a trasformazione potessero essere localizzati soltanto fuori dal tessuto urbano consolidato e che la disciplina comunale fosse comunque immotivata e illogica. Il terzo motivo denunciava contraddittorietà tra la classificazione dell'area come non soggetta a trasformazione e la destinazione a verde e attrezzature. Il quarto motivo censurava il presunto travisamento dell'osservazione dell'ufficio comunale relativa alla formulazione dell'art. 18 delle NTA. Il quinto motivo deduceva l'illogicità complessiva della scelta pianificatoria. Il sesto motivo denunciava travisamento e contraddittorietà per avere il Comune qualificato l'area sia come dotata di pregio ecologico sia come ambientalmente compromessa, nonché per la mancata rappresentazione di alcune opere fognarie nel PUGSS. Il settimo motivo censurava l'asserita mancata indicazione della destinazione urbanistica da assumere ai fini della bonifica. L'ottavo motivo riguardava l'inclusione nella medesima classificazione di porzioni marginali della proprietà non direttamente interessate dalla compromissione ambientale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il TAR aveva correttamente applicato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche, verificando l'assenza di abnormità o manifesta illogicità; non è possibile sostituire alla valutazione comunale un diverso apprezzamento meramente opinabile o sgradito ai proprietari. Ha respinto il secondo motivo perché né l'art. 10 della l.r. Lombardia n. 12/2005, che attribuisce al Piano delle regole l'individuazione degli ambiti non soggetti a trasformazione, né la deliberazione regionale del 2005 impongono di collocare tali ambiti fuori dal tessuto urbano consolidato; quest'ultima, inoltre, fa salve le specificità territoriali dei singoli Comuni. Ha escluso altresì la contraddittorietà tra la previsione della bonifica e la classificazione urbanistica: la bonifica non costituisce trasformazione urbanistica, ma attività dovuta per rimediare alla compromissione ambientale, mentre la destinazione a verde e attrezzature costituisce il parametro prudenziale per l'esecuzione della bonifica e per la verifica delle concentrazioni soglia di contaminanti. Ha respinto congiuntamente il terzo, quinto e sesto motivo, ritenendo razionale subordinare ogni uso dell'area alla bonifica, data la situazione di degrado, e mantenere una destinazione non edificatoria anche per non pregiudicare l'attuazione dell'ambito MIND. Non è contraddittorio qualificare un'area come ambientalmente compromessa e al contempo riconoscerne il potenziale ecologico e paesaggistico, poiché il degrado impone di valorizzare l'area e di evitare ulteriori interventi peggiorativi. Il rilievo relativo al collettore fognario è stato ritenuto privo di interesse. Il quarto motivo è stato respinto perché il testo originario e quello approvato dell'art. 18 delle NTA non presentavano mutamenti sostanziali tali da determinare contraddittorietà. Il settimo motivo è stato respinto poiché la destinazione ai fini della bonifica era chiaramente individuata nel verde e nelle attrezzature. L'ottavo motivo è stato respinto perché gli appellanti non avevano specificamente dimostrato per quale ragione le porzioni marginali, non direttamente interessate dalla compromissione, avrebbero dovuto ricevere una diversa destinazione; il riferimento a un ex stabilimento dismesso e a un campo nomadi abusivo non costituiva elemento decisivo ai fini urbanistici. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate in 7.000 euro oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10 l.r. Lombardia 12/2005
La disposizione attribuisce al Piano delle regole il compito di individuare gli ambiti non soggetti a trasformazione, senza imporre che essi siano necessariamente collocati fuori dal tessuto urbano consolidato.
§ 4.3.4 deliberazione Giunta regionale Lombardia 29 dicembre 2005 n. VIII/1681
Le modalità definite nel presente documento si configurano come indicazioni generali che lasciano spazio a specificità applicative, sulla base delle peculiarità territoriali dei singoli Comuni
Le indicazioni regionali hanno carattere generale e consentono specificità applicative correlate alle peculiarità territoriali del Comune.
decreto dirigenziale Lombardia 10 novembre 2006 n. 12520
Il decreto contiene linee guida dirette alla formazione del sistema informativo territoriale e non impone una specifica localizzazione degli ambiti non soggetti a trasformazione.
art. 18 Piano delle regole del PGT
ogni trasformazione sia “subordinata a un preventivo intervento di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale”
La disciplina può subordinare ogni trasformazione alla preventiva bonifica dell'area compromessa e indicare una destinazione non edificatoria quale parametro per la bonifica.
I parametri forensi sono stati richiamati per la liquidazione delle spese di lite in una causa di valore indeterminabile e di media difficoltà.
Massime di principio
- Nell'esercizio della pianificazione urbanistica il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica dell'assenza di abnormità, manifesta illogicità, travisamento dei fatti o arbitrarietà; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione sulla base di un diverso apprezzamento meramente opinabile o sgradito al proprietario.
- La disciplina regionale che attribuisce al Piano delle regole l'individuazione degli ambiti non soggetti a trasformazione, senza stabilirne la collocazione territoriale, non consente di ricavare un obbligo di localizzazione esclusivamente esterna al tessuto urbano consolidato, soprattutto quando le linee guida regionali fanno salve le specificità dei singoli Comuni.
- La bonifica di un'area contaminata non costituisce, di per sé, trasformazione urbanistica, ma attività necessaria di risanamento ambientale; l'indicazione di una destinazione a verde e attrezzature può fungere da parametro prudenziale per determinare gli obiettivi della bonifica e verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.
- Non è contraddittorio qualificare un'area contemporaneamente come ambientalmente compromessa e dotata di potenziale ecologico o paesaggistico: il degrado ambientale può rendere anzi necessario valorizzare ciò che è recuperabile e impedire ulteriori interventi peggiorativi.
- È razionale subordinare qualsiasi utilizzazione urbanistica di un'area gravemente compromessa alla preventiva bonifica e prevedere una destinazione non edificatoria, anche allo scopo di non pregiudicare future iniziative di rigenerazione urbana o di pianificazione sovracomunale.
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