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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33075/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Cagliari nella parte in cui aveva ritenuto la recidiva, sostenendo che la relativa censura fosse stata erroneamente apprezzata. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso si limitava però a richiamare in modo generico i principi di diritto sull'applicazione della recidiva, senza confrontarsi con la specifica motivazione di appello, che aveva valorizzato la maggiore pericolosità desunta dai precedenti penali del ricorrente, tra cui numerosi precedenti specifici, anche per evasione (sei episodi).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e meramente riproduttivo di censure già confutate in appello, poiché non si misurava con la concreta motivazione della sentenza impugnata, fondata sui plurimi precedenti penali e sui precedenti specifici per evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • recidiva

    La recidiva è stata ritenuta legittimamente valorizzata sulla base dei plurimi precedenti penali, anche specifici, come indice di maggiore pericolosità del reo.

  • art. 385 c.p.

    Il richiamo ai precedenti per evasione presuppone che il fatto oggetto del procedimento sia il delitto di evasione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione contro la ritenuta recidiva è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche o nella mera riproposizione di principi astratti, senza confrontarsi con gli argomenti specifici posti a fondamento della decisione impugnata.
  • La valutazione della recidiva può essere sorretta dalla valorizzazione dei precedenti penali, specie se specifici, quali indicatori della maggiore pericolosità del soggetto e della persistenza del comportamento criminoso.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente richiamare in astratto la disciplina della recidiva: è necessario censurare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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