Cassazione Penale, Ordinanza n. 35326/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli alla sua persona. La Cassazione ha però ritenuto che la doglianza fosse generica e priva di specificità, poiché la motivazione della Corte d'appello era logicamente coerente, puntuale e dava conto del fatto che il giudice di primo grado aveva già considerato tutti gli elementi positivi addotti dalla difesa, tenendo altresì conto della gravità del reato e applicando una congrua diminuzione di pena.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice oggetto della sentenza impugnata; la condanna per resistenza a pubblico ufficiale non è stata messa in discussione nel merito, essendo stata devoluta solo la questione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul diniego o sulla limitazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando il giudice di merito dà conto degli elementi favorevoli all'imputato, della gravità del fatto e della congruità della diminuzione di pena operata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito attraverso doglianze prive di specificità, specie quando la decisione impugnata sia logica, coerente e puntualmente argomentata.
Come è indicizzato
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