Cassazione Penale, Sentenza n. 12514/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso di Gianpaolo Cini è stato dichiarato inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità è stata resa senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 24/02/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione è stato proposto personalmente dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 55, legge n. 103/2017 sull'art. 613 c.p.p., il ricorrente non possa più proporre personalmente il ricorso per cassazione: è obbligatoria la rappresentanza tecnica in Cassazione. Perciò il ricorso è inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica.
Norme richiamate
come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Impone l'obbligo di rappresentanza tecnica per proporre ricorso per cassazione, escludendo la possibilità di difesa personale in Cassazione; il requisito è considerato ragionevole anche per via della possibilità di patrocinio a spese dello Stato.
art. 1, comma 55, legge n. 103/2017
Ha introdotto la modifica normativa che impedisce al ricorrente di proporre personalmente ricorso per cassazione, stabilendo la necessità della rappresentanza tecnica.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità con ordinanza e la trattazione camerale non partecipata; la Corte ha seguito questa modalità procedurale per decidere l'inammissibilità.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (qui applicata la somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende).
Giurisprudenza citata
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017 (Lissandrello); Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018 (Aiello); Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
La giurisprudenza consolidata conferma il principio della rappresentanza tecnica obbligatoria in Cassazione per ricorsi sia codicistici che extra-codicistici e legittima l'uso della procedura camerale non partecipata per dichiarare l'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso presentato personalmente dall'imputato è inammissibile: è obbligatoria la rappresentanza tecnica (avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione).
- La modifica normativa del 2017 (legge n. 103/2017) ha eliminato la possibilità di difesa personale nel giudizio di legittimità; la regola vale per tutte le tipologie di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità per difetto di rappresentanza tecnica può essere dichiarata con ordinanza e trattata in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.; non è necessaria udienza pubblica.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche: spese processuali e, di norma, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Per evitare l'inammissibilità, chi intende impugnare in Cassazione deve incaricare tempestivamente un difensore abilitato (anche ricorrendo al gratuito patrocinio se sussistono i requisiti).
- Quando si riceve un provvedimento che si intende impugnare in Cassazione, verificare subito i requisiti formali di rappresentanza e i termini processuali; eventuali ritardi o assenza di procura tecnica determinano l'inammissibilità del ricorso.
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