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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva più censure: violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza del 04/10/2018 nonostante un impedimento per motivi di salute; omissione di rinnovazione dibattimentale e acquisizione di documenti rilevanti; violazione dell'art. 525, comma 2 (presunto mutamento del collegio giudicante in appello); vizi di motivazione su alcune parti della sentenza (costituzione di parte civile, conclusioni del difensore, documentazione medica); contraddittorietà della motivazione rispetto alla richiesta di nullità della transazione (motivi nuovi); mancata assunzione di prova decisiva (esame di libri e scritture contabili); travisamento della prova e vizio motivazionale per la mancata escussione di un teste e per l'assenza di perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi: i censure riproponevano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito senza confronto critico con la motivazione e insistevano su ricostruzioni fattuali non sindacabili in sede di legittimità. In relazione al mancato rinvio per legittimo impedimento, la Corte ha ritenuto che non sussistesse una condizione di impossibilità a comparire (la visita ambulatoriale programmata non era comprovata come improcrastinabile). Quanto alle richieste di integrazione probatoria, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la propria valutazione, richiamando il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va disposta solo se il giudice non può decidere sugli atti esistenti. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti manifestamente infondati o attinenti a valutazioni di fatto. Per l'inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2 c.p.p.

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione a un presunto mutamento del collegio in appello; la Corte non ha riconosciuto violazione perché non è stato dimostrato un concreto pregiudizio e la censura è risultata generica rispetto ai criteri di sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    articolo 616 cod. proc. pen.

    Applicata per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso: il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (Euro 3.000,00) in mancanza di ragioni di esonero.

  • Cass. sez. un. sent. n. 12602 del 17/12/2015

    Cass. sez. un. sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266820

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale: il giudice d'appello può disporla solo se non è in grado di decidere con gli atti esistenti; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussistesse.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riproporre questioni di fatto già decise: i motivi devono confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e puntare a vizi di diritto o a errori logico-giuridici specifici.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; per ottenere nuovi mezzi di prova è necessario dimostrare che i fatti decisivi non possano essere valutati con gli atti già acquisiti.
  • Per ottenere il differimento di un'udienza per legittimo impedimento occorre provare che l'impedimento fosse reale, straordinario e improcrastinabile; visite programmate non sono, di regola, sufficienti.
  • Le censure che attengono alla valutazione delle prove (travisamento, fondatezza delle prove, credibilità dei testi) sono difficilmente accolte in cassazione se non accompagnate da specifiche doglianze di diritto o da illustrazione di contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta responsabilità processuali: pagamento delle spese e, salvo esoneri, sanzione alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

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