Cassazione Penale, Sentenza n. 05120/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trento che, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione relativa a fatti concernenti l'art. 544-bis c.p., aveva ordinato al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione coatta sia per la fattispecie richiamata (art. 544-bis c.p.) sia, in alternativa, per una diversa fattispecie (art. 378 c.p.). Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che vieta al GIP di disporre imputazione coatta per persone non indagate o per reati diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e del decreto di citazione a giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., il potere di controllo del GIP sulla richiesta di archiviazione deve essere interpretato rigorosamente per non ingerenre nelle prerogative del pubblico ministero; il GIP può ordinare nuove indagini o l'iscrizione nel registro delle notizie di reato per nuovi soggetti, ma è abnorme l'ordine di imputazione coatta esteso a reati diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione anche se posti in alternativa. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla fattispecie alternativa prevista dall'art. 378 c.p., rigettando il ricorso per il resto. Ha però escluso che l'abnormità dell'ordinanza determini automaticamente l'invalidità del successivo decreto di citazione a giudizio, richiamando il principio per cui l'invalidità derivata si applica solo in caso di nullità (art. 185 c.p.p.) e non esiste nel sistema un principio generale di inutilizzabilità derivata; ha lasciato al giudice del dibattimento valutare l'incidenza della pronuncia sull'esercizio dell'azione penale in relazione alla fattispecie oggetto di annullamento.
Norme richiamate
Disciplina il controllo del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero; il GIP può ordinare nuove indagini o chiedere la formulazione dell'imputazione entro dieci giorni, ma i poteri devono essere interpretati rigorosamente per non violare l'autonomia del pubblico ministero; non comprende il potere di imporre imputazione coatta per reati diversi da quelli originariamente segnalati dal PM
Fattispecie penale originariamente oggetto della richiesta di archiviazione; la decisione del GIP poteva riguardare la formulazione dell'imputazione per tale reato, che non è stata annullata
Fattispecie posta in alternativa dall'ordinanza del GIP; la Corte ha ritenuto abnorme l'ordine di imputazione coatta per tale reato posto in alternativa a quello per il quale il PM aveva richiesto l'archiviazione, e ha annullato l'ordinanza limitatamente a questa ipotesi
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il controllo giurisdizionale sulla scelta del PM ma impone rispetto delle prerogative dell'organo requirente
Norma procedurale che disciplina l'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa; rilevante nel procedimento di cui all'art. 409 c.p.p.
Registro delle notizie di reato: il GIP può ordinare l'iscrizione di ulteriori notizie di reato e l'espletamento di indagini relative a soggetti non precedentemente indagati
Stabilisce il principio della comunanza della nullità: la Corte ha ricordato che l'effetto di invalidità derivata per gli atti successivi è limitato alle ipotesi di nullità e non si estende alla inutilizzabilità, sicché l'annullamento dell'ordinanza per abnormità non rende automaticamente invalido il decreto di citazione a giudizio
Massime di principio
- Il GIP, nell'ambito del controllo sulla richiesta di archiviazione, può ordinare nuove indagini o l'iscrizione di ulteriori notizie di reato, ma non può ordinare imputazione coatta per persone non indagate o per reati diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione: tale provvedimento è abnorme.
- La funzione del GIP è di impulso e controllo, non di sostituzione della pubblica accusa: le misure che incidono sulla titolarità dell'azione penale devono essere interpretate con rigore per rispettare l'obbligatorietà dell'azione penale.
- L'annullamento per abnormità di un'ordinanza del GIP non comporta automaticamente l'annullamento o l'inutilizzabilità degli atti successivi (es. decreto di citazione a giudizio); l'effetto di invalidità derivata opera soltanto per le ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge.
- In caso di ordine di imputazione coatta ritenuto abnorme, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione; spetta comunque al giudice del dibattimento valutare l'effetto di tale declaratoria sull'esercizio dell'azione penale rispetto alle prove e agli atti compiuti.
- Per evitare travasi di competenza tra giudice e pubblico ministero, ogni intervento del GIP sul merito della scelta accusatoria deve limitarsi a indirizzare investigazioni o iscrizioni nel registro delle notizie di reato, senza imporre valutazioni definitive sulle fattispecie o sugli imputati non originariamente indagati.
- La difesa che contesti un'ordinanza di imputazione coatta per eccesso di potere del GIP deve mirare all'annullamento limitato del provvedimento impugnato e valutare separatamente l'eventuale impatto sugli atti successivi, chiedendo al giudice del dibattimento l'accertamento della rilevanza processuale di quanto deciso in sede di legittimità.
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