Cassazione Civile, Ordinanza n. 32454/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La lite nasce da un procedimento di sfratto per morosità promosso da più locatori nei confronti del conduttore di un immobile, assumendo il mancato pagamento di numerosi canoni. Il conduttore si oppose sostenendo che il rapporto dedotto in giudizio non fosse una vera locazione ma una mera puntuazione preparatoria di un futuro accordo non concluso; in subordine ne chiese la qualificazione come transazione, con conseguente nullità per difetto di causa o annullabilità per temerarietà, e domandò inoltre il rimborso di somme asseritamente spese per restauri e pagamenti effettuati nell'interesse dei locatori. Il Tribunale negò la convalida, dispose la conversione del rito e assegnò 15 giorni per avviare la mediazione; poi dichiarò improcedibili entrambe le contrapposte domande perché nessuna parte aveva avviato la procedura. La Corte d'appello rigettò l'appello principale del conduttore e accolse quello incidentale dei locatori, ritenendo perentorio il termine di 15 giorni per iniziare la mediazione anche per le domande riconvenzionali e, di conseguenza, improcedibili le domande del conduttore nonostante una mediazione fosse stata comunque esperita e conclusa senza accordo prima dell'udienza di rinvio. In cassazione il conduttore censurava tale impostazione, sostenendo che il termine non fosse perentorio e che, in ogni caso, la mediazione infruttuosa conclusa prima della successiva udienza soddisfacesse la ratio della norma; la Corte ha ritenuto fondate tali censure, applicando il principio secondo cui la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis, riguarda il solo atto introduttivo e non le riconvenzionali, e comunque la tardiva instaurazione rispetto al termine di 15 giorni non comporta improcedibilità se la mediazione si sia conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha dichiarato inammissibili i restanti motivi. Ha inoltre dichiarato caducata, ex art. 336 c.p.c., la decisione d'appello nella parte in cui aveva accolto il gravame incidentale dei locatori. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché riesamini l'appello alla luce del principio di diritto enunciato sulla mediazione obbligatoria e sull'irrilevanza della tardiva iniziativa quando la procedura sia comunque fallita prima dell'udienza di prosecuzione.
Norme richiamate
comma 1, quarto periodo; termine di quindici giorni
Nel testo applicabile ratione temporis il termine assegnato dal giudice per presentare la domanda di mediazione non è letto come barriera perentoria capace di rendere improcedibile la domanda se la mediazione, pur iniziata oltre quel termine, si sia comunque conclusa senza accordo prima dell'udienza di prosecuzione. Inoltre la mediazione obbligatoria è riferita al solo atto introduttivo e non alle domande riconvenzionali.
È richiamato solo per escludere che le difese del convenuto dovessero necessariamente essere qualificate come domande riconvenzionali; la Corte afferma che la decisione non dipende da tale qualificazione.
È menzionato quale base della pronuncia delle Sezioni Unite che afferma l'inapplicabilità della mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali.
art. 6, § 1, CEDU
La Corte lo richiama come parametro di interpretazione processuale orientato all'accesso alla giustizia e alla decisione di merito, da preferire rispetto a letture che producano un non liquet o un esito eccessivamente formalistico.
art. 6, comma 3, TUE
È richiamato per affermare l'integrazione dei principi CEDU nel quadro dei principi europei considerati dalla Corte.
È citata come legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona, nel contesto del richiamo ai principi europei.
La cassazione della statuizione sulla improcedibilità travolge, per caducazione consequenziale, anche la parte della sentenza d'appello che aveva accolto l'appello incidentale delle controparti.
Il mancato deposito del controricorso nel termine preclude alle parti intimate la possibilità di compiere ulteriori atti nel giudizio di legittimità, salvo la discussione in pubblica udienza.
Massime di principio
- La mediazione obbligatoria prevista come condizione di procedibilità deve essere interpretata in modo funzionale alla sua ratio deflattiva: ciò che rileva è l'effettivo esperimento della procedura e il suo esito prima dell'udienza di prosecuzione, non un formalistico rispetto del solo termine di avvio quando tale ritardo non abbia inciso sul prosieguo del processo.
- Nel testo previgente dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per presentare la domanda di mediazione non integra, di per sé, un termine perentorio la cui inosservanza comporti automaticamente improcedibilità se la mediazione è comunque stata svolta e si è conclusa senza accordo prima della successiva udienza.
- La mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità, opera rispetto all'atto introduttivo del giudizio e non si estende automaticamente alle domande riconvenzionali.
- In presenza di ambiguità di una norma processuale, deve privilegiarsi l'interpretazione conforme all'accesso alla giustizia e alla decisione di merito, evitando letture che trasformino un filtro deflattivo in un ostacolo meramente formalistico alla pronuncia sul fondato della controversia.
- Quando il giudice di merito dichiara improcedibile una domanda, resta privo di potestas iudicandi sul merito; le ulteriori statuizioni di merito eventualmente rese sono travolte dalla cassazione della statuizione processuale che le rende dipendenti.
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