Cassazione Penale, Ordinanza n. 21474/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze introducessero una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, e che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di coltivazione di una piantagione di canapa indica composta da 70 piante. Con il motivo unico di ricorso si contestava la sua compartecipazione nel reato, ma la censura, pur formalmente prospettata come vizio di legittimità, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del compendio probatorio, sostenendo implicitamente l'insussistenza del suo contributo alla coltivazione. La Corte rileva che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo la responsabilità, valorizzando la presenza dell'imputato sul posto con gli altri correi, la natura impervia e difficilmente accessibile dei luoghi e il comportamento di tre soggetti visti aggirarsi e armeggiare vicino alle piante, da cui era stato logicamente desunto lo svolgimento di attività di controllo e manutenzione della coltivazione.
Norme richiamate
art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/90
La fattispecie contestata e ritenuta integrata nei giudizi di merito è la coltivazione, in concorso con altri, di una piantagione di canapa indica; la Corte non affronta il merito dell'interpretazione della norma, ma prende atto della qualificazione giuridica già data dai giudici di merito.
Norma incriminatrice richiamata per la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; la decisione si concentra non sulla tipicità astratta, ma sull'ammissibilità delle censure di merito in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né l'adozione di un diverso parametro di valutazione delle prove più favorevole al ricorrente.
- Quando la censura si risolve nella contestazione della ricostruzione del fatto e dell'apprezzamento del materiale probatorio, essa è inammissibile se travestita da vizio di legittimità.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, logicamente coerente e fondata su massime di esperienza e su elementi fattuali specifici non illogicamente apprezzati.
- La partecipazione al reato di coltivazione di stupefacenti può essere desunta, in via inferenziale, da elementi sintomatici quali la presenza sul luogo, la natura impervia e difficilmente accessibile dell'area e il comportamento di controllo o manutenzione delle piante osservato dai giudici di merito.
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