Cassazione Penale, Ordinanza n. 33347/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di due anni di reclusione per omicidio colposo stradale. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, contestando la valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e, in sostanza, la ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'eventuale concorso di colpa della vittima. In particolare, il ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie in ordine alla velocità del veicolo e alla condotta del pedone investito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti della prova. Ha inoltre evidenziato che la motivazione della Corte territoriale era логica e coerente, avendo valorizzato la velocità del veicolo, la testimonianza della figlia della vittima, la descrizione del tratto stradale come ben illuminato e la conseguente esclusione del concorso di colpa della vittima. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per omicidio colposo, con riferimento alla fattispecie commessa con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio, salvo che il ricorrente deduca specifici travisamenti di emergenze processuali decisivi.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di cassazione quando sia logicamente coerente e fondata su elementi istruttori specificamente indicati, anche in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
- In tema di omicidio colposo stradale, la condotta della vittima può escludere il concorso di colpa quando, pur non utilizzando le strisce pedonali, si collochi in una situazione di visibilità e prudenza apprezzata dal giudice di merito alla luce delle circostanze concrete, come l'illuminazione del tratto stradale e la percepibilità del pericolo.
- La censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella accolta dai giudici di merito è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettivamente resa.
Come è indicizzato
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