Cassazione Penale, Sentenza n. 26532/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per un periodo eccedente rispetto alla pena definitivamente eseguita (totale mesi 20 e giorni 5) in conseguenza della rideterminazione delle pene e del cumulo disposto in esecuzione: il ricorrente deduce che l'eccesso di deten-zione è derivato dal mancato utilizzo della fungibilità e dal fatto che la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto il vincolo di continuazione attribuendo la pena maggiore all'ultimo reato, la cui pena era già stata interamente espia-ta; si invoca la violazione dell'art. 314 c.p.p. e, in via interpretativa, l'illegittimità della normativa (anche ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost.) che impedisca il ristoro per periodo di custodia superiore alla pena concretamente eseguita. Viene altresì richiamato l'art. 657, comma 4 c.p.p. in relazione al computo delle pene presofferte
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'eccedenza di detenzione non fosse dovuta a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma alla legittima esercizio di un potere discrezionale del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra diverse pronunce, rideterminando la pena da eseguire. Sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata, la riparazione per ingiusta detenzione può essere riconosciuta quando l'eccesso derivi da vicende successive alla condanna collegabili a errori o a ordini di esecuzione illegittimi; invece la mera discrezionalità correttamente esercitata non integra ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000
Norme richiamate
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che la Corte Costituzionale ha esteso il principio di riparazione ma ha lasciato all'interprete la definizione dei presupposti. La giurisprudenza di legittimità interpreta l'art.314 nel senso che la riparazione è dovuta anche quando l'eccesso deriva da vicende successive alla condanna, purché non derivi da legittimo esercizio di potere discrezionale del giudice dell'esecuzione
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
art.657 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere limiti al computo delle pene "presofferte"; la Corte non modifica l'interpretazione generale: l'eventuale legittimità di tale norma non comporta automaticamente il diritto alla riparazione quando l'eccesso è conseguenza di una corretta valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio di uguaglianza/pari tutela; la Corte lo considera nella cornice delle garanzie costituzionali che giustificano la riparazione, ma non sufficiente a ottenere la riparazione se l'eccesso è risultato di legittima discrezionalità
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia; nonostante la rilevanza costituzionale, la norma non impone automaticamente la riparazione quando l'eccesso di detenzione nasce da corretta esercizio di poteri giudiziari
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte richiama il diritto alla riparazione previsto dall'art.5 CEDU come fondamento della tutela europea contro detenzioni ingiuste; tale principio ha orientato l'ampliamento della tutela ma la sua applicazione richiede verificare la sussistenza di un ordine illegittimo o di un comportamento non conforme di autorità
Corte Cost. sent. n. 310/1996
sent. n. 310 del 18-25 luglio 1996
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.314 nella parte che negava la riparazione in certi casi, affermando il diritto all'equa riparazione per detenzioni ingiuste; tuttavia non ha chiarito i presupposti applicativi, rimettendo alla giurisprudenza la specificazione dei casi in cui la riparazione è dovuta
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione (art.314 c.p.p.) può essere riconosciuta anche quando l'eccesso di detenzione deriva da vicende successive alla condanna, ma è necessario verificare la causa: se l'eccesso deriva da un ordine di esecuzione illegittimo, da un errore o da ritardi non giustificati, la riparazione è probabile
- Se l'eccesso di detenzione nasce dal legittimo esercizio di un potere discrezionale del giudice dell'esecuzione (ad es. riconoscimento del vincolo di continuazione e conseguente rideterminazione della pena), tale eccesso non configura di per sé "ingiusta detenzione" ai fini dell'art.314 e la richiesta di riparazione è destinata a essere rigettata
- Occorre distinguere sempre tra 'irrevocabilità della condanna' e 'definitività della pena' (pena risultante dall'insieme delle determinazioni esecutive): l'irrilevanza della definitiva condanna non esclude che vicende esecutive possano rendere ingiusta la detenzione
- La prova dello stato di ingiustizia grava sul ricorrente: bisogna dimostrare che l'eccesso sia imputabile a un ordine illegittimo, a grave negligenza/omissione o ad errore dell'autorità esecutiva, e non alla normale applicazione discrezionale delle regole di esecuzione
- In caso di dubbio tra errore materiale/ritardo esecutivo (che favorisce la riparazione) e valutazione discrezionale sul quantum da eseguire (che non la favorisce), è prudente impugnare gli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione e, se necessario, proporre ricorso per riparazione motivando l'elemento di illegittimità o di colpa dell'autorità
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