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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26773/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha rivalutato il merito della responsabilità, ritenendo le censure meramente fattuali e non scrutinabili in sede di legittimità, soprattutto alla luce della doppia conforme di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità. Ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla penale responsabilità; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 59, comma 4, c.p. La Corte ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, in particolare del peso della testimonianza della persona offesa rispetto alle dichiarazioni dell'imputata. In presenza di doppia conforme sulla responsabilità, tali doglianze sono state ritenute inammissibili perché dirette a trasformare la Cassazione in giudice del fatto.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che la censura tendeva in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 59, comma 4, c.p.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte non svolge un autonomo esame nel merito, ritenendo la doglianza diretta alla rivalutazione del fatto e della prova.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme di merito sull'affermazione di responsabilità, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa lettura delle prove, poiché la Corte di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudice del merito.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la critica investe soltanto il diverso peso da attribuire alle deposizioni testimoniali e alle dichiarazioni delle parti, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito.
  • Quando i motivi di ricorso sono solo apparentemente formulati come violazioni di legge o vizi motivazionali, ma in sostanza sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio, il ricorso è inammissibile.
  • La doppia conforme rafforza il limite del sindacato di legittimità, consentendo alla Corte di cassazione di controllare solo la razionalità intrinseca della motivazione e non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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