Cassazione Civile, Ordinanza n. 33718/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione depositata dalla ricorrente attestante l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, comma 235, della L. 197/2022, come interpretato alla luce dell'art. 12-bis del D.L. 84/2025, conv. in L. 108/2025. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008, conseguente a indagini finanziarie. Dopo il rigetto sia in primo grado sia in appello, proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio depositava documentazione per dimostrare di avere definito agevolmente la controversia ai sensi della normativa sopravvenuta sulla definizione agevolata delle liti fiscali.
Norme richiamate
art. 1, comma 235, L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata della controversia fiscale, con effetti estintivi del giudizio una volta documentato l'adempimento dei presupposti previsti
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
secondo periodo del comma 236
la sua portata è stata interpretata alla luce della norma successiva richiamata dalla Corte per confermare l'efficacia della definizione agevolata
art. 12-bis D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. in L. 30 luglio 2025, n. 108
fornisce l'interpretazione del secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della L. 197/2022 rilevante ai fini della definizione agevolata della lite
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente documenta l'avvenuta definizione agevolata della lite fiscale secondo la disciplina speciale applicabile, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata della controversia, se provata nel giudizio di legittimità, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione sul merito della pretesa tributaria.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa statuizione espressa.
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