Cassazione Penale, Ordinanza n. 19988/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a un imputato per furto aggravato, fissandola in anni quattro di reclusione ed euro 600 di multa. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 25 Cost., sostenendo che nella data indicata si era tenuta la discussione orale sul concordato e sulla richiesta di misura cautelare dinanzi a un collegio poi risultato diverso per la sopravvenuta incompatibilità di un componente, con conseguente decisione finale adottata da un collegio composto in parte diversamente. Secondo il ricorrente, l’assenza di quel giudice alla discussione avrebbe inciso sulla pronuncia relativa alla misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all’accordo. Le doglianze del ricorrente, invece, riguardavano profili estranei a tali limiti e, in ogni caso, investivano una misura cautelare rispetto alla quale la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è limitato alle censure sulla formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e sentenza; restano inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o su vizi non tradottisi in illegalità della pena.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno della censura relativa alla composizione del collegio, ma la doglianza è stata ritenuta estranea al perimetro del ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
È richiamato nella giurisprudenza citata come tema non deducibile nel ricorso avverso la sentenza emessa su concordato in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe la validità del consenso prestato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra l'accordo e la sentenza pronunciata dal giudice.
- Sono inammissibili le censure che mirano a riesaminare motivi rinunciati o che attengono a questioni estranee alla sentenza impugnata, poiché il controllo di legittimità è circoscritto all'oggetto del concordato.
- La determinazione della pena non è sindacabile in cassazione quando non si alleghi una sanzione illegale, ossia una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è proposto per ragioni non consentite dalla legge, la causa di inammissibilità può fondare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19656/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19657/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19658/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19660/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19661/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19663/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →