Cassazione Penale, Ordinanza n. 40297/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi separati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 dicembre 2024. Il primo ricorrente contestava, con due motivi, il trattamento sanzionatorio: sosteneva che la pena inflitta per il concorso in ricettazione attenuata fosse eccessiva e che vi fosse stato omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente deduceva un solo motivo, lamentando che la pena a lui applicata non fosse stata adeguatamente ridotta rispetto a quella del correo, in ragione del diverso ruolo avuto nella vicenda. In entrambi i casi, le censure miravano a ottenere una nuova e più favorevole valutazione del merito sul dosaggio della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo del primo ricorrente perché la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta, evenienza esclusa nel caso concreto dalla motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato e poteva essere giustificato anche dalla sola assenza di elementi positivi e dai precedenti penali. Quanto al secondo ricorrente, ha applicato le stesse considerazioni, rilevando che egli sollecitava soltanto una diversa lettura del fatto e del ruolo dei correi, già puntualmente valutati dalla Corte territoriale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la graduazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione della pena e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
la misura della pena va commisurata in relazione ai criteri di gravità del fatto e della personalità del reo
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in assenza di elementi positivi, se la motivazione del giudice di merito è congrua
Massime di principio
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è ammissibile una censura che miri soltanto a ottenere una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio, salvo che la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia una motivazione congrua, anche fondata sulla sola assenza di elementi favorevoli all'imputato e sui precedenti penali, senza necessità di particolari formule sacramentali.
- Non è sindacabile in sede di legittimità la diversa valutazione del ruolo dei correi se la sentenza di merito abbia già ricostruito in modo puntuale e non illogico il contributo causale e soggettivo di ciascuno alla commissione del fatto.
- Quando i motivi di ricorso sollecitano una rivalutazione del merito in tema di dosimetria della pena, senza evidenziare un vizio giuridico o motivazionale decisivo, il ricorso è inammissibile.
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