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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4917/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo reclamo per riparazione dell'errore giudiziario relativo a periodo di detenzione. Ha denunciato errori percettivi e omissione di esame di una memoria difensiva (inviata via PEC) che allegava il dispositivo della decisione Cass. Sez.4 n.9012/2022 favorevole a un terzo, Pier Mannarino, la cui posizione era ritenuta dal ricorrente analoga. Sosteneva che la Corte di Cassazione avesse attribuito a lui conversazioni intercettate senza che dalle intercettazioni emergesse la paternità delle voci (vizi di identificazione della voce F), e che la mancata considerazione della sentenza Mannarino avesse determinato un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che le censure proposte riguardassero valutazioni di merito e non un errore di fatto; il rimedio straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è limitato a errori di percezione/materiali e non a dissensi sulla valutazione delle prove o al cosiddetto travisamento. Quanto alla memoria difensiva che citava la decisione Mannarino, la Corte ha rilevato di averla menzionata e implicitamente disattesa perché le due posizioni risultano distinte e la memoria non conteneva nuovi motivi tali da cambiare l'esito. Condanna del ricorrente al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è applicabile limitatamente a errori materiali o di fatto evidenti e non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o giudizi valutativi sulla prova.

  • art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

    Limita l'esposizione dei motivi alle esigenze strettamente necessarie per la motivazione nel ricorso; il ricorrente aveva rispettato i limiti dichiarati.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in motivazione dalla Corte d'appello come causa ostativa (relativa a colpa grave/rapporti ambigui con soggetti della criminalità organizzata) alla riparazione per errore giudiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per il pagamento in favore della Cassa delle ammende e le spese del procedimento a carico della parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015

    Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (dep. 06/05/2015)

    Conferma che quando la causa dell'errore non è riconducibile esclusivamente a una fuorviata rappresentazione percettiva ma la decisione contiene valutazioni, non è configurabile l'errore di fatto ai fini dell'art. 625-bis.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016

    Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 (dep. 16/12/2016)

    Ulteriore richiamo al principio che il ricorso straordinario non sostituisce il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie.

  • Giurisprudenza - Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002

    Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002 (dep. 30/04/2002)

    Il travisamento delle prove operato dal giudice di merito non rientra nelle ipotesi di errore materiale o di fatto sanabili con l'art. 625-bis.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018

    Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018 (dep. 27/06/2018)

    Ribadisce che l'omessa considerazione o il travisamento di una prova non configurano sempre un errore di fatto rilevante se la questione è di valutazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008

    Sez. 5, Sentenza n. 11752 del 16/12/2008 (dep. 17/03/2009)

    L'omesso esame di una memoria difensiva non dà luogo ad errore di fatto quando i motivi proposti risultano implicitamente incompatibili con la struttura della motivazione e quindi sarebbero comunque stati disattesi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di fatto evidenti; non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o il giudizio probatorio.
  • Lamentare il travisamento o la diversa valutazione delle intercettazioni (es. identificazione delle voci) rientra nella critica di merito e normalmente non è rimediabile con l'art. 625-bis, salvo che si individui un errore percepibile e incontestabile di natura materiale.
  • La mancata considerazione di una memoria difensiva non costituisce automaticamente errore di fatto: occorre dimostrare che la memoria conteneva elementi nuovi e determinanti che avrebbero cambiato l'esito della decisione.
  • Se si intende invocare precedenti favorevoli (sentenze relative a terzi), bisogna spiegare in modo preciso e circostanziato l'identità delle posizioni e perché il precedente avrebbe dovuto produrre effetto nel proprio caso; una mera asserzione di analogia è insufficiente.
  • Quando si propone un ricorso ex art. 625-bis è importante individuare e documentare con chiarezza l'elemento materiale errato (es. errore di trascrizione, omissione evidente di atto documentale rilevante) e dimostrare la sua incidenza sull'esito, per evitare l'inammissibilità e le sanzioni economiche.

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