Cassazione Civile, Ordinanza n. 37551/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La controversia nasce da una condanna emessa dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei confronti di un dirigente del settore trasporti di una Regione, ritenuto tenuto a restituire alla Regione una somma pari a euro 288.283,96 per avere svolto, tra il 2006 e il 2009, cinque incarichi extraistituzionali in assenza della necessaria autorizzazione. La decisione è stata confermata in appello dalla sezione giurisdizionale centrale. Il dirigente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, sulla base di un solo motivo, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. In memoria ha precisato che la rinuncia era collegata a una proposta di accordo transattivo con la Regione, non ancora formalmente perfezionato per ritardi amministrativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre precisato che la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non impedisce l'effetto estintivo del processo di cassazione, perché la rinuncia al ricorso non ha natura accettizia e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti del Procuratore generale, che è parte solo formale, né nei confronti della Regione, rimasta intimata.
Norme richiamate
Dispositivo richiamato per l'avvio della trattazione camerale del ricorso per cassazione.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente notificata e depositata, estingue il processo anche se non è accettata dal controricorrente.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: i suoi effetti processuali si producono indipendentemente dall'adesione della controparte.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti della parte che intervenga solo formalmente nel giudizio, né nei confronti della parte rimasta intimata.
Come è indicizzato
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