Cassazione Penale, Ordinanza n. 05578/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello resta quindi ferma nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, censurando in sostanza il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e la determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze mirano a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, perché la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente indirizzate alla motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito su attenuanti generiche, recidiva e quantificazione della pena.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e ha esaminato le deduzioni difensive, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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