Cassazione Penale, Ordinanza n. 36786/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di responsabilità per bancarotta documentale semplice. Con il primo motivo la difesa ha denunciato violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato; con il secondo ha censurato la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, della legge fallimentare. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici per indeterminatezza, perché non indicavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non consentivano di individuare i rilievi sottoposti al giudice dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi non soddisfacevano i requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente corretta e le censure non indicavano gli elementi necessari a consentire il sindacato del giudice di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, i motivi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Il ricorso deve esporre in modo specifico gli elementi sui quali si fondano le censure, così da permettere al giudice dell'impugnazione di comprenderne i rilievi e svolgere il proprio sindacato; la mancanza di tale specificità comporta l'inammissibilità.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
entrambi i motivi di ricorso, con cui la difesa denuncia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato ascritto e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, sono generici per indeterminatezza
La sentenza menziona l'attenuante contestata, ma non ne sviluppa un'interpretazione di merito: la relativa censura è dichiarata inammissibile perché generica.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di impugnazione che, pur denunciando errori di diritto o vizi della motivazione, non specifica gli elementi posti a fondamento della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi da esaminare.
- Quando la decisione impugnata presenta una motivazione logicamente corretta, la mera formulazione di una censura non accompagnata dall'indicazione puntuale dei relativi elementi non consente l'esercizio del sindacato d'impugnazione.
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