Ordinanza n. 78/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Determinazione R.G. n. 849/2026 del 09/03/2026 (Progressivo Servizio 93 del 09/03/2026; Registro Settore n. 89 del 09/03/2026), avente ad oggetto: “Avviso di selezione per la progressione verticale in deroga tra le aree riservata al personale di ruolo appartenente all’Area degli Istruttori. Esito candidature”, nella parte in cui dispone l’esclusione del ricorrente (matricola 7028-n. progressivo 2) dalla procedura selettiva (come da Allegato B richiamato nell’atto), per asserita carenza del requisito di “attinenza” del profilo di provenienza rispetto a quello per cui si concorre; 2) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: il verbale/istruttoria interna che ha condotto all’esclusione; eventuali note istruttorie; la comunicazione individuale di esclusione (ove intervenuta); ogni determinazione di nomina della Commissione; i verbali di valutazione dei titoli; la graduatoria provvisoria e/o definitiva (ove approvata medio tempore), con riserva di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di progressione verticale in deroga per il profilo di Specialista dell’Area Amministrativo Contabile
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’atto con cui è stato escluso da una procedura selettiva riservata al personale di ruolo per progressione verticale tra le aree, deducendo l’illegittimità dell’esclusione fondata sulla carenza di attinenza tra il profilo professionale di provenienza e quello oggetto della selezione. Ha sostenuto, in particolare, l’equipollenza tra le mansioni concretamente svolte, di natura amministrativa e tecnica, e il profilo di Specialista dell’Area Amministrativo Contabile, insistendo anche sull’ammissione con riserva e sulla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, riservata dal TAR alla fase di merito, e ha sostenuto la legittimità dell’esclusione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza, prima facie, del fumus boni iuris. L’avviso di selezione, consentendo la candidatura per una sola area, distingueva tra il profilo di Specialista dell’Area Amministrativo Contabile e quello di Specialista dell’Area Tecnica e richiedeva, quale requisito di partecipazione, l’inquadramento nell’Area degli Istruttori con profilo professionale di provenienza attinente a quello per il quale si concorre. Il ricorrente aveva presentato domanda per l’Area Amministrativo Contabile dichiarando di essere inquadrato con il profilo di Istruttore Tecnico; tale circostanza risultava confermata dalla documentazione dell’amministrazione. La carenza di attinenza è stata ritenuta non superabile mediante il richiamo all’equipollenza delle mansioni concretamente svolte, poiché né l’avviso né il regolamento prevedevano tale criterio. Inoltre, la documentazione acquisita indicava l’inquadramento del ricorrente come Geometra, lo svolgimento di mansioni per le quali era necessaria l’iscrizione all’ordine professionale e la predisposizione di atti amministrativi di natura tecnica. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto non applicabile, perché avrebbe comportato non una semplice rettifica o integrazione della domanda, ma una modifica sostanziale dell’oggetto della candidatura, con presentazione di una domanda sostitutiva dopo la scadenza del termine. Per le medesime ragioni è stata esclusa l’ammissione con riserva alla selezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ritenuto pertanto di rigettare l’istanza cautelare
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris, ritenuto prima facie carente.
art. 3 del Regolamento delle Progressioni tra le Aree in deroga "straordinarie"
profilo professionale di provenienza attinente a quello per il quale si concorre
La disposizione regolamentare, richiamata dall’avviso, fonda il requisito dell’attinenza tra il profilo di provenienza e quello oggetto della progressione.
Massime di principio
- Nelle procedure di progressione verticale tra aree, quando l’avviso richiede che il profilo professionale di provenienza sia attinente a quello per il quale si concorre, l’attinenza deve essere verificata in base all’inquadramento e al profilo formalmente posseduti, secondo la disciplina della procedura, e non può essere sostituita dalla mera allegazione di mansioni concretamente svolte se tale criterio non è previsto dall’avviso o dal regolamento.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare sostanzialmente l’oggetto della domanda di partecipazione o per sostituire il profilo o l’area per cui il candidato ha originariamente presentato domanda, soprattutto dopo la scadenza del termine di partecipazione.
- L’ammissione con riserva a una procedura selettiva non è praticabile quando, alla luce degli atti disponibili nella fase cautelare, risulti prima facie carente un requisito sostanziale di partecipazione.
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