Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11459/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per calunnia. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: da un lato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dall'altro l'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A sostegno dell'impugnazione non emergevano censure sulla responsabilità, ma solo sulla valutazione di elementi sfavorevoli, in particolare i plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ritenuti dalla Corte di merito ostativi al riconoscimento dei benefici richiesti. Le parti civili hanno depositato memoria e conclusioni, chiedendo anche la liquidazione delle spese, ma tale richiesta è stata ritenuta non accoglibile nella fase di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto immune da vizi logici o giuridici la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ai fini del diniego sia delle attenuanti generiche sia della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, rilevando che la sola memoria depositata non integra attività difensiva idonea a contrastare la pretesa avversa nel senso richiesto dalla giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    La sentenza impugnata era una condanna per calunnia; la Corte di cassazione prende atto del titolo di reato senza rimettere in discussione l'accertamento di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi, come plurimi precedenti di polizia, con motivazione congrua e non illogica.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere esclusa in presenza di elementi negativi desunti dal quadro personale dell'imputato, tra cui i precedenti di polizia, se il giudice motiva in modo adeguato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza contro il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è inammissibile o infondata quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione congrua e non viziata del giudice di appello.
  • I plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio possono essere legittimamente valorizzati dal giudice di merito sia per negare le attenuanti generiche sia per escludere la sospensione condizionale della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile non può essere accolta se la parte non abbia svolto un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa; il semplice deposito di una memoria, nel contesto di un ricorso già ritenuto inammissibile, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.