Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14089/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso proposto avverso un'ordinanza del tribunale di Palermo in materia esecutiva. Il ricorrente contestava la valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione sul tema dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo in sostanza che dovessero essere riconosciuti i presupposti per una diversa qualificazione della sequenza dei reati ai fini esecutivi. Dalla motivazione emerge però che le note conclusive depositate tardivamente non erano state presentate nel termine di quindici giorni liberi antecedenti la trattazione previsto dall'art. 611 c.p.p. e che, nel merito, le doglianze erano ritenute manifestamente infondate perché la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso era giudicata logica e aderente al dato normativo, fondandosi sulle eterogenee caratteristiche delle condotte delittuose ascritte e sulla loro distanza temporale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la tardività delle note conclusive rispetto al termine di quindici giorni liberi antecedenti la trattazione previsto dall'art. 611 c.p.p. e, comunque, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché la valutazione del giudice dell'esecuzione in tema di unicità del disegno criminoso era corretta e sorretta da motivazione logica. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    termine dei quindici giorni liberi antecedenti la trattazione

    Le note conclusive depositate oltre il termine non rispettano il termine processuale previsto per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia esecutiva, le deduzioni formulate con note conclusive devono rispettare il termine di quindici giorni liberi antecedenti la trattazione previsto dall'art. 611 c.p.p.; il deposito tardivo comporta l'inutilizzabilità processuale della deduzione ai fini della decisione.
  • In tema di unicità del disegno criminoso, la valutazione del giudice dell'esecuzione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; è legittima l'esclusione del vincolo unitario quando le condotte presentino caratteristiche eterogenee e risultino temporalmente distanti.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera critica di merito alla valutazione del giudice dell'esecuzione, senza evidenziare vizi di legittimità effettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.