Cassazione Penale, Ordinanza n. 14089/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto avverso un'ordinanza del tribunale di Palermo in materia esecutiva. Il ricorrente contestava la valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione sul tema dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo in sostanza che dovessero essere riconosciuti i presupposti per una diversa qualificazione della sequenza dei reati ai fini esecutivi. Dalla motivazione emerge però che le note conclusive depositate tardivamente non erano state presentate nel termine di quindici giorni liberi antecedenti la trattazione previsto dall'art. 611 c.p.p. e che, nel merito, le doglianze erano ritenute manifestamente infondate perché la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso era giudicata logica e aderente al dato normativo, fondandosi sulle eterogenee caratteristiche delle condotte delittuose ascritte e sulla loro distanza temporale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, la tardività delle note conclusive rispetto al termine di quindici giorni liberi antecedenti la trattazione previsto dall'art. 611 c.p.p. e, comunque, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso perché la valutazione del giudice dell'esecuzione in tema di unicità del disegno criminoso era corretta e sorretta da motivazione logica. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
termine dei quindici giorni liberi antecedenti la trattazione
Le note conclusive depositate oltre il termine non rispettano il termine processuale previsto per il procedimento camerale in Cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia esecutiva, le deduzioni formulate con note conclusive devono rispettare il termine di quindici giorni liberi antecedenti la trattazione previsto dall'art. 611 c.p.p.; il deposito tardivo comporta l'inutilizzabilità processuale della deduzione ai fini della decisione.
- In tema di unicità del disegno criminoso, la valutazione del giudice dell'esecuzione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; è legittima l'esclusione del vincolo unitario quando le condotte presentino caratteristiche eterogenee e risultino temporalmente distanti.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera critica di merito alla valutazione del giudice dell'esecuzione, senza evidenziare vizi di legittimità effettivi.
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